Sulla Gazzetta ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2018 è stata
pubblicata la Delibera ANAC 4 luglio 2018, n.
803 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività
di vigilanza in materia di contratti pubblici”.
Il nuovo Regolamento che sostituisce il precedente
Regolamento del 15 febbraio 2017
sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti
pubblici pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
2017, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi,
il 31 ottobre 2018.
Il nuovo Regolamento disciplina i
procedimenti inerenti all’attività di vigilanza esercitata
dall’ANAC in attuazione dell’art. 213 comma 3, lettere a), b) e g)
del D.Lgs. n. 50/5016 (c.d. Nuovo Codice
Appalti), dedicato (solo in parte) ai “pareri di
precontenzioso” e mira a consentire un intervento tempestivo su
questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della
concorrenza e della legittimità delle procedure di gara.
Nel dettaglio il Regolamento è costituito dai seguenti
27 articoli:
- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 2 (Oggetto)
- Art. 3 (Direttiva annuale sullo svolgimento
della funzione di vigilanza)
- Art. 4 (Attività di vigilanza d’ufficio e su
segnalazione)
- Art. 5 (Modalità di presentazione delle
segnalazioni)
- Art. 6 (Segnalazioni anonime)
- Art. 7 (Archiviazione delle segnalazioni)
- Art. 8 (Rapporti tra procedimento di vigilanza
e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all’art. 211,
commi 1 -bis e 1 -ter del codice.)
- Art. 9 (Rapporti fra procedimento di vigilanza
e giudizio innanzi al giudice amministrativo)
- Art. 10 (Rapporti tra procedimento di
vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo)
- Art. 11 (Il responsabile del
procedimento)
- Art. 12 (Atti conclusivi del procedimento di
vigilanza)
- Art. 13 (Avvio del procedimento di
vigilanza)
- Art. 14 (Partecipazione all’istruttoria)
- Art. 15 (Richiesta di informazioni,
chiarimenti e documenti)
- Art. 16 (Audizioni)
- Art. 17 (Ispezioni)
- Art. 18 (Sospensione dei termini del
procedimento)
- Art. 19 (Conclusione del procedimento)
- Art. 20 (Comunicazione delle risultanze
istruttorie)
- Art. 21 (Procedimento in forma
semplificata)
- Art. 22 (Comunicazione dell’atto di
raccomandazione e verifica della sua attuazione)
- Art. 23 (Attività di vigilanza sui casi di
somma urgenza e di protezione civile)
- Art. 24 (Vigilanza sulle varianti in corso
d’opera)
- Art. 25 (Comunicazioni)
- Art. 26 (Disposizioni transitorie)
- Art. 27 (Entrata in vigore e abrogazioni)
A cura di Redazione
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