L’Inail ha predisposto l’edizione 2018 dei “Quaderni tecnici per
i cantieri temporanei o mobili” che aggiorna la precedente uscita
del settembre 2014. Costituita da otto opuscoli la pubblicazione è
stata realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e
sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
dell’Inail, al fine di accrescere il livello di sicurezza in questo
tipo di cantieri.
Si tratta di otto opuscoli tematici per prevenire il
rischio infortuni nei cantieri. Suddivisi in otto
monografie dedicate a vari ambiti della sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, i testi approfondiscono specifici argomenti:
“Ancoraggi”, “Parapetti provvisori”, “Ponteggi fissi”, “Reti di
sicurezza”, “Scale portatili”, “Sistemi di protezione degli scavi a
cielo aperto”, “Sistemi di protezione individuale delle cadute”,
“Trabattelli”.
Oggi parliamo di ancoraggi. Gli ancoraggi
vengono utilizzati nei cantieri temporanei o mobili per poter
collegare i dispositivi di protezione - sia individuale che
collettiva - e le attrezzature di lavoro di cui si vuole garantire
la stabilità e il vincolo alla struttura di supporto. Essi vengono
impiegati anche nei sistemi di accesso alle coperture e possono
essere di tipo non permanente o permanente.
La definizione di ancoraggio è fondamentale per poter effettuare
una corretta valutazione dei rischi in quanto non ne esiste una
condivisa sia a livello legislativo che normativo.
Il quaderno contiene i seguenti 9
paragrafi:
- Denominazione
- Documenti di riferimento
- Cosa sono
- Destinazione d’uso
- Tipologia
- Marcatura
- Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo
smontaggio
- Indicazioni essenziali di manutenzione
- FAQ (Frequently asked questions).
Interessanti le FAQ (Frequently asked questions) contenute
nell’ultimo paragrafo che, qui di seguito, riportiamo.
- D. Un ancorante, realizzato in cantiere, può
essere utilizzato? R. Sì, purchè possieda i
requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate
all’applicazione specifica. Deve inoltre rispondere ai requisiti
del Regolamento (UE) 305/11 che dal 1 luglio 2013 ha sostituito la
direttiva prodotti da costruzione.
- D. Oltre che alle caratteristiche di
resistenza e dimensionali a cosa bisogna prestare la massima
attenzione prima di installare un ancorante? R.
Al materiale base sul quale viene fissato.
- D. Un ancorante deve essere marcato CE?
R. Dipende dal materiale base sul quale viene
fissato.
- D. Quali tipi di ancoranti devono essere
marcati CE? R. Quelli che hanno il
calcestruzzo armato come materiale base.
- D. Che cosa significa che un ancorante è
marcato CE? R. Che l’ancorante è conforme ad
una Valutazione Tecnica Europea.
- D. Che cos’è la Valutazione Tecnica Europea
detta anche ETA (European Technical Assessment)?
R. È la valutazione tecnica che contiene la
prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi o in una
descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal
fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione
tecnica europea per l’uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici
necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della
costanza della prestazione.
- D. Che cos’è il TAB (Technical Assessment
Body)? R. È un organismo di valutazione
tecnica designato da uno Stato Membro.
- D. Da chi viene rilasciata in Italia la
Valutazione Tecnica Europea? R. Viene
rilasciata dall’ ITC-CNR - Istituto per le Tecnologie della
Costruzione.
- D. Che cos’è l’ETAG 001? R.
ETAG sta per Guideline for European Technical Approval (Linea
guida per il Benestare Tecnico Europeo) ed è la base tecnico
procedurale per la predisposizione e il rilascio
dell’ETA.
- D. Che cosa sono le opzioni?
R. L’ETAG 001 propone diverse possibilità di
qualifica chiamate opzioni numerate da 1 a 12; l’opzione 1 è quella
più completa, l’opzione 12 è la qualifica con severe limitazioni
applicative.
- D. Un ancorante marcato CE può essere
installato su calcestruzzo fessurato? R. Sì.
Le opzioni da 1 a 6 qualificano l’ancorante infatti su calcestruzzo
in qualsiasi stato tensionale compreso quello fessurato, le opzioni
da 7 a 12 qualificano l’ancorante solamente su calcestruzzo
compresso.
- D. Un ancorante in metallo per uso su
calcestruzzo può essere considerato prodotto per uso strutturale ai
sensi del DM 17.1.2018? R. Sì.
- D. Che cosa significa, fra l’altro, che un
ancorante in metallo per uso su calcestruzzo è un prodotto per uso
strutturale? R. Che la responsabilità della
verifica della marcatura CE è del Direttore dei Lavori.
- D. Prima dell’installazione di un ancorante in
metallo per uso su calcestruzzo cos’è necessario verificare?
R. La classe di resistenza e le
caratteristiche del calcestruzzo, le caratteristiche dei fori, la
profondità di ancoraggio, la distanza dal bordo, l’interasse tra i
fori.
- D. Un ancorante in metallo per uso su muratura
o legno deve essere marcato CE? R.
No.
- D. Perchè? R. Per questi
applicazioni non esiste un’ETAG o, in generale, una specificazione
tecnica di riferimento.
- D. In questi casi cosa deve fare il datore di
lavoro? R. È opportuno che utilizzi prodotti
qualificati per i quali il fabbricante deve fornire le informazioni
necessarie e predisporre le specifiche adatte alla corretta
installazione.
- D. Cosa significa che un prodotto è
qualificato? R. Che è dotato di un sistema di
qualifica di tipo prestazionale ottenuto con prove effettuate
presso laboratori indipendenti o direttamente dal
fabbricante.
- D. È obbligatorio o opportuno utilizzare un
prodotto qualificato? R. Non è obbligatorio ma
opportuno.
- D. Perchè? R. Perché la
conformità ai requisiti generali di sicurezza e resistenza è
dimostrata dal fabbricante e non dal datore di lavoro che ha
l’onere di porre in opera l’ancorante in conformità alle istruzioni
del fabbricante.
- D. Che cosa deve fornire il fabbricante a chi
acquista un ancorante per queste applicazioni? R.
Una scheda tecnica con le caratteristiche dello stesso, i
carichi che può sopportare, le istruzioni per la corretta
installazione e manutenzione.
- D. In assenza di indicazioni precise nel
d.lgs. 81/08 riguardanti il corretto montaggio di un ancoraggio, in
che modo può operare il datore di lavoro? R.
Attenendosi, per esempio, alla procedura di montaggio prevista
dal fabbricante che tenda a eliminare e/o a ridurre i rischi
individuati nel documento di valutazione dei rischi.
L’installazione deve essere effettuata da personale
qualificato.
- D. Il lavoratore che utilizza ancoraggi deve
avere particolari requisiti? R. In alcuni casi
l’utilizzo di ancoraggi può essere connesso a lavorazioni
particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In relazione
all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia
riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto
informazione, formazione ed addestramento adeguati.
- D. Il lavoratore che effettua la manutenzione
di ancoraggi deve avere particolari requisiti? R.
In alcuni casi l’utilizzo di un ancoraggio può essere connesso
a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In
relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro
manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in
maniera specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del
prodotto sono indicate dal fabbricante nel libretto di uso e
manutenzione o documento analogo.
- D. Cosa significa che il lavoratore deve
essere qualificato? R. Che il
lavoratore:sia in possesso della necessaria idoneità
tecnico professionale; abbia partecipato a tutti gli
addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI
contro le cadute dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE
ecc.); prima di procedere nell’attività sia stato
affiancato da persona esperta; sia in possesso della
documentazione attestante quanto sopra. Il processo di
qualifica è interno all’azienda, visto che il datore di lavoro
stabilisce le necessarie competenze.
Il quaderno è completato dai iferimenti agli ancoraggi contenuti
nel d.lgs. 81/08.
A cura di Redazione
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