I nuovi quaderni tecnici INAIL: Gli Ancoraggi

19/10/2018

L’Inail ha predisposto l’edizione 2018 dei “Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili” che aggiorna la precedente uscita del settembre 2014. Costituita da otto opuscoli la pubblicazione è stata realizzata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, al fine di accrescere il livello di sicurezza in questo tipo di cantieri.

Si tratta di otto opuscoli tematici per prevenire il rischio infortuni nei cantieri. Suddivisi in otto monografie dedicate a vari ambiti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, i testi approfondiscono specifici argomenti: “Ancoraggi”, “Parapetti provvisori”, “Ponteggi fissi”, “Reti di sicurezza”, “Scale portatili”, “Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto”, “Sistemi di protezione individuale delle cadute”, “Trabattelli”.

Oggi parliamo di ancoraggi. Gli ancoraggi vengono utilizzati nei cantieri temporanei o mobili per poter collegare i dispositivi di protezione - sia individuale che collettiva - e le attrezzature di lavoro di cui si vuole garantire la stabilità e il vincolo alla struttura di supporto. Essi vengono impiegati anche nei sistemi di accesso alle coperture e possono essere di tipo non permanente o permanente.

La definizione di ancoraggio è fondamentale per poter effettuare una corretta valutazione dei rischi in quanto non ne esiste una condivisa sia a livello legislativo che normativo.

Il quaderno contiene i seguenti 9 paragrafi:

  1. Denominazione
  2. Documenti di riferimento
  3. Cosa sono
  4. Destinazione d’uso
  5. Tipologia
  6. Marcatura
  7. Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio
  8. Indicazioni essenziali di manutenzione
  9. FAQ (Frequently asked questions).

Interessanti le FAQ (Frequently asked questions) contenute nell’ultimo paragrafo che, qui di seguito, riportiamo.

  • D. Un ancorante, realizzato in cantiere, può essere utilizzato? R. Sì, purchè possieda i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate all’applicazione specifica. Deve inoltre rispondere ai requisiti del Regolamento (UE) 305/11 che dal 1 luglio 2013 ha sostituito la direttiva prodotti da costruzione.
  • D. Oltre che alle caratteristiche di resistenza e dimensionali a cosa bisogna prestare la massima attenzione prima di installare un ancorante? R. Al materiale base sul quale viene fissato.
  • D. Un ancorante deve essere marcato CE? R. Dipende dal materiale base sul quale viene fissato.
  • D. Quali tipi di ancoranti devono essere marcati CE? R. Quelli che hanno il calcestruzzo armato come materiale base.
  • D. Che cosa significa che un ancorante è marcato CE? R. Che l’ancorante è conforme ad una Valutazione Tecnica Europea.
  • D. Che cos’è la Valutazione Tecnica Europea detta anche ETA (European Technical Assessment)? R. È la valutazione tecnica che contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l’uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
  • D. Che cos’è il TAB (Technical Assessment Body)? R. È un organismo di valutazione tecnica designato da uno Stato Membro.
  • D. Da chi viene rilasciata in Italia la Valutazione Tecnica Europea? R. Viene rilasciata dall’ ITC-CNR - Istituto per le Tecnologie della Costruzione.
  • D. Che cos’è l’ETAG 001? R. ETAG sta per Guideline for European Technical Approval (Linea guida per il Benestare Tecnico Europeo) ed è la base tecnico procedurale per la predisposizione e il rilascio dell’ETA.
  • D. Che cosa sono le opzioni? R. L’ETAG 001 propone diverse possibilità di qualifica chiamate opzioni numerate da 1 a 12; l’opzione 1 è quella più completa, l’opzione 12 è la qualifica con severe limitazioni applicative.
  • D. Un ancorante marcato CE può essere installato su calcestruzzo fessurato? R. Sì. Le opzioni da 1 a 6 qualificano l’ancorante infatti su calcestruzzo in qualsiasi stato tensionale compreso quello fessurato, le opzioni da 7 a 12 qualificano l’ancorante solamente su calcestruzzo compresso.
  • D. Un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo può essere considerato prodotto per uso strutturale ai sensi del DM 17.1.2018? R. Sì.
  • D. Che cosa significa, fra l’altro, che un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo è un prodotto per uso strutturale? R. Che la responsabilità della verifica della marcatura CE è del Direttore dei Lavori.
  • D. Prima dell’installazione di un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo cos’è necessario verificare? R. La classe di resistenza e le caratteristiche del calcestruzzo, le caratteristiche dei fori, la profondità di ancoraggio, la distanza dal bordo, l’interasse tra i fori.
  • D. Un ancorante in metallo per uso su muratura o legno deve essere marcato CE? R. No.
  • D. Perchè? R. Per questi applicazioni non esiste un’ETAG o, in generale, una specificazione tecnica di riferimento.
  • D. In questi casi cosa deve fare il datore di lavoro? R. È opportuno che utilizzi prodotti qualificati per i quali il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie e predisporre le specifiche adatte alla corretta installazione.
  • D. Cosa significa che un prodotto è qualificato? R. Che è dotato di un sistema di qualifica di tipo prestazionale ottenuto con prove effettuate presso laboratori indipendenti o direttamente dal fabbricante.
  • D. È obbligatorio o opportuno utilizzare un prodotto qualificato? R. Non è obbligatorio ma opportuno.
  • D. Perchè? R. Perché la conformità ai requisiti generali di sicurezza e resistenza è dimostrata dal fabbricante e non dal datore di lavoro che ha l’onere di porre in opera l’ancorante in conformità alle istruzioni del fabbricante.
  • D. Che cosa deve fornire il fabbricante a chi acquista un ancorante per queste applicazioni? R. Una scheda tecnica con le caratteristiche dello stesso, i carichi che può sopportare, le istruzioni per la corretta installazione e manutenzione.
  • D. In assenza di indicazioni precise nel d.lgs. 81/08 riguardanti il corretto montaggio di un ancoraggio, in che modo può operare il datore di lavoro? R. Attenendosi, per esempio, alla procedura di montaggio prevista dal fabbricante che tenda a eliminare e/o a ridurre i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi. L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato.
  • D. Il lavoratore che utilizza ancoraggi deve avere particolari requisiti? R. In alcuni casi l’utilizzo di ancoraggi può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.
  • D. Il lavoratore che effettua la manutenzione di ancoraggi deve avere particolari requisiti? R. In alcuni casi l’utilizzo di un ancoraggio può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto sono indicate dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione o documento analogo.
  • D. Cosa significa che il lavoratore deve essere qualificato? R. Che il lavoratore:sia in possesso della necessaria idoneità tecnico professionale; abbia partecipato a tutti gli addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI contro le cadute dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE ecc.); prima di procedere nell’attività sia stato affiancato da persona esperta; sia in possesso della documentazione attestante quanto sopra. Il processo di qualifica è interno all’azienda, visto che il datore di lavoro stabilisce le necessarie competenze.

Il quaderno è completato dai iferimenti agli ancoraggi contenuti nel d.lgs. 81/08.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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