26/10/2018
È disponibile la nuova guida aggiornata a ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" nella quale, nell'attesa della nuova legge di bilancio, sono state inserite le novità previste dalla Legge di Bilancio per il 2018 tra le quali:
La guida è stata totalmente rinnovata rispetto alle precedenti e prevede una suddivisione in 6 capitoli:
6. Per saperne di più: normativa e prassi
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:
Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.
Infine, per il 2018 è prevista anche:
per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Per alcuni interventi, la legge di bilancio 2018 ha ridotto dal 65 al 50% la detrazione spettante. Si tratta, in particolare, dell’acquisto e della posa in opera:
Per le caldaie a condensazione, dal 1° gennaio 2018 si può
ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in
classe A (prevista dal regolamento Ue n. 811/201) e se dotate di
sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). In mancanza di
questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al
50%. L’agevolazione non spetta più, invece, se la caldaia ha
un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A.
Aumentano, invece, le detrazioni del 70 e del 75% per gli
interventi sulle parti comuni realizzati in edifici appartenenti
alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del
rischio sismico. Da quest’anno, si beneficia di una detrazione
dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una
classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di due o più
classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di
spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di
unità immobiliari che compongono l’edificio.
Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale:
Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:
La novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali, come previsto fino all’anno scorso. Indipendentemente dall’immobile su cui si eseguono i lavori, quindi, i cosiddetti “incapienti” (cioè i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella “no tax area”) possono cedere il credito sia ai fornitori sia ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Gli altri contribuenti possono cederlo solo a fornitori o altri soggetti privati, non a banche e intermediari finanziari.
Sul tema della cessione del credito sono arrivate importanti precisazioni con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. In essa, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i contribuenti, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Per quanto riguarda gli “altri soggetti privati”, invece, devono intendersi, oltre alle persone fisiche, coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata. È necessario, tuttavia, che essi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Infine, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella eseguita dal titolare del diritto.
La nuova procedura e le modalità di esecuzione dei controlli sono state definite dal decreto 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre scorso. Si tratta di verifiche a campione che l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettuerà attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali. L’interessato sarà comunque informato dell’avvio del procedimento di controllo con lettera raccomandata a/r oppure, se disponibile, attraverso posta elettronica certificata (Pec).
Su almeno il 3% del campione annualmente selezionato saranno inoltre effettuate verifiche sul luogo di esecuzione degli interventi, alla presenza del beneficiario della detrazione, o dell’amministratore per conto del condominio, e dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori, se pertinente. Il sopralluogo è comunicato con un preavviso minimo di 15 giorni con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Su tutti gli accertamenti eseguiti, l’Enea informerà l’Agenzia delle entrate mediante una relazione motivata.
In allegato la guida completa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it