Risparmio energetico: le agevolazioni fiscali nella nuova guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate

26/10/2018

È disponibile la nuova guida aggiornata a ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" nella quale, nell'attesa della nuova legge di bilancio, sono state inserite le novità previste dalla Legge di Bilancio per il 2018 tra le quali:

  • la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. È ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
  • l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A
  • l’introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La guida è stata totalmente rinnovata rispetto alle precedenti e prevede una suddivisione in 6 capitoli:

  1. Introduzione
  2. L'Agevolazione:
    • In cosa consiste
    • La misura delle detrazioni
    • Chi può usufruirne
    • Cumulabilità con altre agevolazioni
    • L'IVA sugli interventi di riqualificazione
  3. Gli interventi interessati
    • Riqualificazione energetica di edifici esistenti
    • Interventi sugli involucri
    • Installazione di pannelli solari
    • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
    • Schermature solari
    • Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
    • Dispositivi multimediali
  4. La cessione del credito
    • Interventi su edifici condominiali: spese effettuate nel 2016
    • Spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi condominiali
    • Le nuove regole in vigore dal 2018
    • Il quadro degli interventi per i quali si può cedere il credito
  5. Le regole e gli adempimenti
    • Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione
    • Certificazione necessaria
    • Documenti da trasmettere
    • Come fare i pagamenti
    • Adempimenti per gli interventi in leasing
    • Documenti da conservare
    • Trasferimento dell’immobile
    • Quadro sintetico dei principali adempimenti
    • I controlli dell’Enea

6. Per saperne di più: normativa e prassi

In cosa consiste

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:

  • delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  • di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

Infine, per il 2018 è prevista anche:

  • per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi

per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Come cambiano le percentuali di detrazione

Per alcuni interventi, la legge di bilancio 2018 ha ridotto dal 65 al 50% la detrazione spettante. Si tratta, in particolare, dell’acquisto e della posa in opera:

  • di finestre, comprensive di infissi
  • delle schermature solari
  • degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per le caldaie a condensazione, dal 1° gennaio 2018 si può ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in classe A (prevista dal regolamento Ue n. 811/201) e se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02). In mancanza di questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al 50%. L’agevolazione non spetta più, invece, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A.
Aumentano, invece, le detrazioni del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. Da quest’anno, si beneficia di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di due o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Gli interventi interessati

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria
  • interventi sull’involucro degli edifici
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:

  • acquisto e posa in opera delle schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

La cessione del credito

La novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali, come previsto fino all’anno scorso. Indipendentemente dall’immobile su cui si eseguono i lavori, quindi, i cosiddetti “incapienti” (cioè i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella “no tax area”) possono cedere il credito sia ai fornitori sia ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Gli altri contribuenti possono cederlo solo a fornitori o altri soggetti privati, non a banche e intermediari finanziari.

Sul tema della cessione del credito sono arrivate importanti precisazioni con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. In essa, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i contribuenti, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Per quanto riguarda gli “altri soggetti privati”, invece, devono intendersi, oltre alle persone fisiche, coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata. È necessario, tuttavia, che essi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Infine, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella eseguita dal titolare del diritto.

Le verifiche dell’Enea

La nuova procedura e le modalità di esecuzione dei controlli sono state definite dal decreto 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre scorso. Si tratta di verifiche a campione che l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettuerà attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali. L’interessato sarà comunque informato dell’avvio del procedimento di controllo con lettera raccomandata a/r oppure, se disponibile, attraverso posta elettronica certificata (Pec).

Su almeno il 3% del campione annualmente selezionato saranno inoltre effettuate verifiche sul luogo di esecuzione degli interventi, alla presenza del beneficiario della detrazione, o dell’amministratore per conto del condominio, e dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori, se pertinente. Il sopralluogo è comunicato con un preavviso minimo di 15 giorni con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Su tutti gli accertamenti eseguiti, l’Enea informerà l’Agenzia delle entrate mediante una relazione motivata.

In allegato la guida completa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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