La nuova finanziaria ha introdotto il concetto di
detrazione fiscale del 55% per spese riguardanti interventi
di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma
344), interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (comma
345), installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda (comma 346) ed interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione (comma 347).
L’agevolazione consiste nella
detrazione
dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società)
del 55% delle spese sostenute per interventi che aumentino il
livello di efficienza energetica entro il 2007.
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a
pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti
documenti:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato, che
consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai
requisiti tecnici richiesti;
- l’attestato di certificazione (o qualificazione)
energetica rilasciato da un tecnico abilitato e
predisposto in conformità all’Allegato A del dm 19/02/2007, che
comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri
dell’edificio ed è prodotto successivamente alla esecuzione degli
interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le
medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento
antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) o dalle Regioni;
- la scheda informativa relativa agli interventi
realizzati rilasciata dal tecnico abilitato, redatta in
conformità all’Allegato E del dm 19/02/2007 e contenente i dati
identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese,
dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di
intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito,
nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese
professionali, e quello utilizzato per il calcolo della
detrazione;
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche
non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione
preventiva, in pratica non c’è alcun obbligo di
inviare al Centro operativo di Pescara (dell’Agenzia delle Entrate)
la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, prevista invece
ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia.
L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere
preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti
dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione
di inizio lavori alla ASL, salvo che quest’ultimo adempimento, sia
previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni
edilizie è necessaria l’indicazione in fattura del costo della
manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.
Entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre
il 29 febbraio 2008, devono essere trasmesse all’Enea
telematicamente (attraverso il sito
www.acs.enea.it,
ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione
energetica;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
I contribuenti titolari di reddito d’impresa con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare detta
documentazione non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La scheda informativa può essere compilata direttamente sul sito
internet dell’Enea: www.acs.enea.it. L’indirizzo presso cui inviare
la documentazione è il seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e
sviluppo sostenibile
Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma),
va indicato il riferimento: Finanziaria 2007, riqualificazione
energetica.
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare
ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia
richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati
vale a dire:
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico
abilitato;
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della
raccomandata postale all’ENEA;
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese
effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È
bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55% è
condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera
utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la
ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è
stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti
comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite
anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella
millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve
essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
© Riproduzione riservata