Sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 è stato
pubblicato il decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119 recante “Disposizioni urgenti in materia
fiscale e finanziaria” (il cosiddetto “decreto della
manina”).
Il decreto.legge è già in vigore da oggi, dovrà essere
convertito in legge entro il 22 dicembre 2018 e va
ad aggiungersi:
- al decreto-legge 28 Settembre 2018, n. 109
recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze”;
- al decreto-legge 4 Ottobre 2018, n. 113
recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure
per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e
il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata”;
- al decreto-legge 5 Ottobre 2018, n. 115
recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia
amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento
delle competizioni sportive”.
che attendono, a tutt’oggi, la conversione in legge.
Le novità contenute nel decreto sono sono numerose e riguardano,
tra l’altro:
- gli strumenti per l’attuazione della “pacificazione
fiscale”;
- la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo
alla fatturazione elettronica);
- l’innovazione del processo tributario;
- la memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi;
- la disciplina del Gruppo Iva.
Il decreto è suddiviso nei seguenti 3 Capi:
- Capo I (artt. 1-9) - Disposizioni in materia
di pacificazione fiscale
- Capo II (artt. 10-16) - Disposizioni in
materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo
tributario
- Capo III (artt. 17-20) - Altre disposizioni
fiscali.
Nel Capo I relativo all’attuazione della “pace
fiscale” sono contenuti le seguenti misure:
- definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione (pvc) - possibilità di definire il
contenuto integrale dei pvc consegnati entro la data di entrata in
vigore del decreto (e per i quali non è stato ancora notificato un
avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio),
presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le
violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi
e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute,
imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili
all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie
all’estero e Iva
- definizione agevolata degli atti del procedimento
di accertamento - prevista la definizione di avvisi
di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di
recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione
(notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del
decreto), mediante il pagamento (in un’unica soluzione o a rate)
delle sole imposte dovute (senza, quindi, sanzioni, interessi ed
eventuali accessori)
- definizione agevolata dei carichi affidati
all’agente della riscossione - viene varata una nuova
“edizione” della rottamazione delle cartelle di pagamento
(rottamazione-ter) per i carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
- stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli
agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - i debiti
di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti
dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente
annullati
- definizione agevolata dei carichi affidati
all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell’Ue - i debiti relativi ai carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a
titolo di risorse proprie tradizionali delle Ue e di Iva riscossa
all’importazione possono essere estinti con le modalità, alle
condizioni e nei termini stabiliti per la rottamazione-ter
(previste, però, alcune specifiche ipotesi di deroga)
- definizione agevolata delle controversie
tributarie - le controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate,
aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado
del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di
rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto
l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha
la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore
della controversia
- regolarizzazione a favore dello sport
dilettantistico - società e associazioni sportive
dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi
della dichiarazione integrativa speciale (disciplinata
dall’articolo 9 del decreto) per tutte le imposte dovute e per
ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30mila euro di
imponibile annuo; gli stessi enti, inoltre, possono avvalersi della
definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e
della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle
commissioni tributarie
- definizione agevolata delle imposte di
consumo – prevista la definizione agevolata dei
debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza
passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di
imposta di consumo, con il versamento di un importo pari al 5% del
dovuto (con esclusione di interessi e sanzioni)
- dichiarazione integrativa speciale –
fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od
omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il
31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative
addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei
contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; l’integrazione
degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di
imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già
dichiarato; a tal fine, è previsto l’invio di una dichiarazione
integrativa speciale e il versamento di un’imposta
sostitutiva.
Nel Capo II relativo alle semplificazioni
fiscali sono contenuti le seguenti
misure:
- sanzioni fatturazione elettronica -
per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni
previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di
fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in
modalità elettronica entro il termine di effettuazione della
liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione
dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro
il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo
successivo
- emissione delle fatture – si prevede
che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione
dell’operazione; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura
viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni
o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto
in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia
diversa da quella di emissione della fattura
- annotazione delle fatture emesse - in
materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il
contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,
nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con
riferimento allo stesso mese di effettuazione delle
operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle
cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un
soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con
riferimento al medesimo mese
- registrazione degli acquisti - novità
anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti,
elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e
delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o
importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione
- detrazione dell’Iva – si prevede che
entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto
alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti
e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di
acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente
- giustizia tributaria digitale – si
prevede l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici,
di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i
provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità
telematiche a partire dal 1° luglio 2019.
Nel Capo III relativo alle altre disposizioni
fiscali sono contenuti le seguenti
misure:
- obbligo della memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi - per coloro che
esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in
vigore dal 1° gennaio 2020 e sostituirà gli obblighi di
registrazione dei corrispettivi (previste dall’articolo 24, primo
comma, Dpr 633/1972); l’obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019
per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro.
Inoltre, si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018
- lotteria dei corrispettivi – viene
posticipata al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della lotteria
dei corrispettivi
- gruppo Iva – la possibilità di
esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva viene
estesa ai gruppi bancari cooperativi.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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