In data 1 agosto, con 284 voti favorevoli, 1 no e 210 astenuti è
stato approvato in via definitiva alla Camera dei deputati il
disegno di legge “Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia”.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta, si verificherà l’
entrata
in vigore contestuale di alcune disposizioni, quali:
- l’obbligo per il datore di lavoro committente di
elaborare un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze e di allegarlo al contratto di appalto o d’opera (art.
3 comma 1 a));
- l’obbligo di indicare i costi della sicurezza
in tutti i contratti di somministrazione, di appalto e di
subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice
civile;
- l’obbligo per il personale che opera all’interno del cantiere
di esporre il tesserino di riconoscimento
corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.
Ricordiamo, inoltre, le principali novità introdotte dal ddl: -
L’art. 5 del amplia le disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. In particolare, il personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può
adottare provvedimenti di sospensione di un’attività
imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione è
necessario:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto
a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate.
- L’art. 6 estende l’obbligo della tessera di riconoscimento a
tutto il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici ed
ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.
- Secondo quanto afferma l’art. 7 del ddl, gli organismi paritetici
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, potranno effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi
finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in
materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la
competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità
di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre
l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro
mirati a specifiche situazioni.
- Viene, inoltre, prevista la partecipazione delle parti sociali al
sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province
autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo
sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle
associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico,
ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
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