Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta il
27 luglio u.s., è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale
(Supplemento Ordinario n. 173 alla G.U. n. 176 del 31 luglio 2007)
il secondo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. del 31 luglio 2007 n. 113). Il testo è pubblicato sul sito
informatico della Gazzetta Ufficiale - serie generale
(www.gazzettaufficiale.it).
Il decreto è entrato in vigore oggi l’1 agosto 2007.
Se ne indicano di seguito i punti di maggior rilievo.
1. Appalto integrato (progettare ed eseguire)
Il codice prevede due ipotesi di appalto di progettazione ed
esecuzione, e cioé quella nella quale l’aggiudicazione avviene
sulla base della progettazione definitiva redatta
dall’amministrazione e l’aggiudicatario e` obbligato a redigere la
progettazione esecutiva e ad eseguire i lavori (c.d. appalto
integrato classico) e quella nella quale l’aggiudicazione avviene
sulla base della progettazione definitiva redatta dal concorrente e
l’aggiudicatario, dopo la stipula del contratto e prima dell’avvio
dei lavori, resta obbligato a redigere la progettazione esecutiva e
ad eseguire i lavori (forma atipica di appalto-concorso, in cui la
progettazione esecutiva e` oggetto del contratto e non
dell’offerta).
In base al decreto correttivo, con riferimento ad entrambe le
ipotesi sopra descritte, si distingue tra: a) appalti sopra soglia
per i quali l’appalto di progettazione ed esecuzione è ammesso
senza alcuna limitazione;
b) appalti sotto soglia: in tal caso si può ricorrere alla
progettazione ed esecuzione nei casi di: 1) lavori di speciale
complessità; 2) progetti integrali; 3) manutenzione, restauro o
scavi archeologici.
In ogni caso le innovazioni di cui sopra saranno operative per le
procedure di gara i cui bandi saranno pubblicati successivamente
all’entrata in vigore del Regolamento.
Verrà quindi a breve superata la disciplina della legge Merloni in
base alla quale: a) l’appalto integrato è libero fino a 200.000
euro e oltre i 10 milioni di euro, nonché per lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologici;
per la fascia intermedia è ammesso qualora la componente
impiantistica o tecnologica incida per più del 60% del valore
dell’opera.
b) Non e` prevista la fattispecie intermedia tra appalto concorso e
appalto integrato.
Con la disciplina del Codice e le modifiche introdotte dal secondo
decreto correttivo si è verificata, dunque, una sostanziale
liberalizzazione dell’appalto di progettazione ed esecuzione.
2. Procedura negoziata (senza bando)
Rispetto alle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla procedura
negoziata nei lavori, previste dal Codice, il decreto correttivo
ha eliminato la fattispecie dei c.d. lavori analoghi, che
resta, viceversa, per i lavori su beni culturali.
Laddove si faccia riferimento alla trattativa privata come
disciplinata dalla legge Merloni, va rilevata una notevole
apertura, anche tenendo conto della modifica apportata dal decreto
correttivo, in senso conforme alla disciplina comunitaria.
3. Altri istituti sospesi
Dialogo competitivo: il decreto chiarisce che il ricorso a
tale procedura, che non si applica alle opere strategiche, richiede
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La relativa
disciplina troverà applicazione alle procedure avviate
successivamente all’entrata in vigore del regolamento generale.
Accordi-quadro: viene introdotta la limitazione
dell’istituto ai soli lavori di manutenzione. Tale disciplina entra
in vigore l’1 agosto 2007.
Centrali di committenza: il decreto correttivo non ne
modifica la disciplina, che pertanto, così come prevista dal
codice, entra in vigore l’1 agosto 2007.
4. Project financing
E’ stata eliminata la doppia scadenza (30 giugno - 31 dicembre) per
la presentazione della proposta e si prevede un solo termine, al
riguardo, di 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso
indicativo, da pubblicarsi entro 90 giorni dall’approvazione
del programma triennale.
E’ stato eliminato il diritto di prelazione del promotore
sulla base dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle
Commissioni parlamentari, nonché della probabile decisione che sarà
assunta, a breve, dalla Corte di Giustizia CE.
5. Opere a scomputo degli oneri concessori
Le opere di urbanizzazione primaria sopra soglia e quelle di
urbanizzazione secondaria sono affidate con gara bandita
dall’amministrazione su progetto preliminare predisposto dal
titolare del permesso a costruire (nella versione originaria del
codice la gara era bandita dallo stesso titolare del permesso a
costruire).
Fermo restando che quest’ultimo ha il diritto di prelazione, il
decreto correttivo specifica che per eseguire le opere di
urbanizzazione, il titolare del permesso a costruire deve avere
idonea qualificazione SOA.
Il decreto correttivo conferma la possibilità di affidamento
diretto al titolare del permesso a costruire delle opere di
urbanizzazione primaria sottosoglia, precisando che detta
possibilità riguarda anche opere che siano funzionalmente connesse
all’intervento edilizio. Inoltre, poiché sopprime, nell’ambito
dell’art. 122, comma 8, il riferimento al “singolo” intervento
edilizio assentito, consente l’applicazione di questa disposizione
anche ai piani di lottizzazione.
6. Consorzi stabili
Si conferma il divieto di partecipazione alle gare, cui partecipa
il consorzio stabile, di tutti i consorziati e non solo di
quelli designati come esecutori. Detto divieto non si applica ai
consorzi di cooperative.
7. Garanzia definitiva
Correggendo una lacuna del Codice, il decreto chiarisce che la
stessa può essere presentata sia come garanzia bancaria, sia come
polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari
autorizzati (art. 113 del codice).
8. Subappalto
Si dispone che:
a) in caso di mancato pagamento del subappaltatore (mancata
esibizione delle fatture quietanzate) la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento in favore dell’appaltatore;
b) gli oneri della sicurezza sono corrisposti dall’appaltatore al
subappaltatore senza ribasso;
c) l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti da parte di quest’ultimo relativi agli obblighi
di sicurezza.
9. Appalti affidati dai concessionari
Il decreto prevede l’obbligo per i concessionari di affidare con
una gara semplificata (che rispetti le norme in materia di
pubblicità e termini) anche gli appalti di importo inferiore
alla soglia comunitaria.
Peraltro, si segnala che il Ministero ha fornito una
interpretazione della disposizione nel senso che l’obbligo di gara
varrà soltanto per quei lavori indicati nel bando per i quali
l’amministrazione ha previsto l’obbligo di affidamento a terzi. Ne
conseguirebbe che, qualora il bando nulla dica in proposito o,
comunque, per quella parte dei lavori per i quali il bando nulla
disponga, il concessionario potrebbe procedere ad affidamento
diretto (arg. da art. 142 quarto, 149 primo e 146).
10. DURC
Il decreto precisa che il regolamento di attuazione del codice
dovrà includere, nell’ambito dei requisiti soggettivi di
qualificazione, la regolarità contributiva attestata dal
documento unico di regolarità contributiva.
Si ritiene che il regolamento dovrà coordinare tale disposizione
con l’art. 38, comma 1, lettera i) del Codice, riconfermando la
rilevanza dell’assenza di regolarità contributiva, ai fini
dell’esclusione della qualificazione per partecipare alle gare, nei
soli casi di violazioni gravi e definitivamente accertate delle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
Inoltre il decreto prevede che le Casse edili, sulla base di
accordi con INPS ed INAIL, rilascino il documento unico di
regolarità contributiva comprensivo della verifica della
congruità della incidenza della mano d’opera relativa al
cantiere interessato dai lavori, richiamando la normativa in
materia già prevista nella legge finanziaria 2007 (art. 1, commi
1173 e 1174 legge 27 dicembre 2006, n. 296), che rinvia, per
l’individuazione degli indici di congruità, ad un decreto del
Ministero del lavoro da emanarsi sentite le organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori.
11. SOA
Si chiarisce che le SOA nell’esercizio della attività di
attestazione svolgono funzioni di natura pubblicistica.
Si prevede la revoca dell’attestazione nei casi in cui si
constati che questa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti
di qualificazione ovvero se il possesso degli stessi requisiti sia
venuto meno.
Quest’ultimo punto contrasta con l’impostazione del sistema di
qualificazione che prevede una validità quinquennale
dell’attestazione ed una verifica triennale limitata ad alcuni
requisiti di carattere strutturale.
Peraltro, lo schema di regolamento attuativo del codice approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, correttamente,
introduce un temperamento al principio sopra enunciato prevedendo
l’obbligo delle SOA di verificare il permanere del possesso dei
soli requisiti di ordine generale (art. 67). Ciò corrisponde alla
regola, già presente nel vigente sistema di qualificazione, secondo
cui i requisiti generali sono comprovati in occasione di ogni
singola gara attraverso la dimostrazione dell’assenza di cause di
esclusione.
12. Risoluzione del contratto per revoca
dell`attestazione
Il decreto correttivo prevede espressamente che la stazione
appaltante proceda alla risoluzione del contratto nell’ipotesi
della revoca dell’attestazione di qualificazione, dovuta alla
produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
Fonte: www.ance.it
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