Sono 30 i giorni assegnati dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) al Comune di Sassari per adeguare la
documentazione di gara, pena il ricorso innanzi al giudice
amministrativo.
È quanto prevede la Delibera
ANAC 17 ottobre 2018, n. 867 recante parere ai sensi
dell’art. 211 comma 1-ter del D.Lgs. n. 50/2016
(c.d. Codice dei contratti) su bando e disciplinare di
gara relativo alla procedura aperta per la concessione gestione e
manutenzione del cimitero cittadino e del cimitero di Palmadula –
Conduzione del forno crematoio - Progetto di finanza (art. 183 del
Codice) - Comune di Sassari.
Come previsto dall'art. 211, comma 1-ter del Codice, l'ANAC ha
emesso il suo parere di precontenzioso ritenendo il bando del
Comune di Sassari viziato da gravi violazioni e indicando
specificamente i vizi di legittimità riscontrati.
Entrando nel dettaglio, il parere si riferisce ad un bando
pubblicato dal comune di Sassari il 28 settembre 2018 con termine
di presentazione delle offerte al 6 novembre 2018, pertanto ancora
in corso. La procedura si inquadra nell’ambito di un project
financing per la gestione del sistema cimiteriale ed origina
dalla proposta che una A.T.I. ha depositato, in qualità di
promotore, presso il Comune, in data 16 Maggio 2017, secondo quanto
previsto dagli articoli 179 comma 3 e 183 comma 15 del Codice.
La valutazione dell'ANAC
L'analisi della documentazione di gara da parte dell'ANAC ha
evidenziato alcune criticità e misure che appaiono
ingiustificatamente restrittive della partecipazione.
In particolare, l'Anticorruzione ha evidenziato 4 punti che la
stazione appaltante potrà correggere entro 30 giorni con un avviso
di rettifica:
- la documentazione pubblicata non dà evidenza del
preventivo inserimento del progetto di fattibilità nei documenti di
programmazione del Comune - Ai fini della legittimità
della procedura, l'ANAC ritiene indispensabile che
l’amministrazione dia prova - e correlata evidenza nel bando
- di aver inserito il progetto di fattibilità nei documenti
di programmazione
- nel bando non è specificato che il promotore può
esercitare il diritto di prelazione - L'ANAC ritiene
che il bando-disciplinare debba essere integrato con l’espresso
richiamo al diritto di prelazione;
- con riferimento ai requisiti di capacità tecnica per il
triennio, il bando non offre la possibilità di presentare "servizi
analoghi", in violazione del principio di concorrenza -
Secondo l'Anticorruzione la richiamata previsione del
bando-disciplinare deve essere integrata con il riferimento
all’ammissibilità di comprova del requisito mediante servizi
analoghi;
- la bozza di convenzione risulta essere in contrasto con
la legge regionale che riguarda la gestione dei cimiteri -
In particolare, l’art. 12 della bozza di convenzione nel
paragrafo rubricato “Per la gestione delle concessioni” prevede
che: “Il concessionario avrà la facoltà di proporre, a titolo
oneroso per l’utenza, arredi funebri per i manufatti cimiteriali
allo scopo di uniformare le tipologie e l’immagine del cimitero”.
Benché non vi sia l’attribuzione in esclusiva dell’attività in capo
al concessionario, il riconoscimento della facoltà di proporre
servizi ulteriori a titolo oneroso all’utenza può comunque
costituire un vantaggio competitivo in contrasto con il chiaro
divieto di commistione previsto dalla legislazione regionale di
settore. Pertanto, l'ANAC ritiene che la facoltà attualmente
prevista nella bozza di convenzione debba essere espunta.
In allegato, il parere completo dell'Anticorruzione.
A cura di Redazione
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