Nessuno giallo sulla pubblicazione del secondo decreto correttivo
poiché sia la versione cartacea che l’ultima versione pubblicata su
internet del Decreto Legislativo 31 luglio 2006, n. 113 recante
“
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”,
contiene l’articolo 5 in cui al comma 1 viene precisato che “Le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in
vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
E, quindi sono già entrate in vigore l’1 agosto 2007.
Ma esaminiamo le modifiche introdotte dal citato secondo decreto
correttivo sia sulle tariffe professionali che sugli onorari
relativi agli arbitrati.
Il secondo
decreto correttivo interviene sulle tariffe
professionali con alcune modifiche all’articolo 92 del codice e
precisamente sui commi 2 e 4 dell’articolo stesso, elimina le
incertezze ma non chiarisce del tutto i dubbi.
Con la
nuova versione del comma 2 dell’art. 92 (2. Il
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate)
modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera u) del Decreto
Legislativo 31 luglio 2007, n. 113, di fatto, vengono cancellati
gli ultimi due periodi del comma stesso (I corrispettivi sono
minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico
della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico
della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.)
anche se, in verità, prima dell’entrata in vigore del secondo
decreto correttivo, dovevano intendersi abrogati dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge n. 248 del 2006.
Nella
nuova formulazione del comma 4, sempre dell’articolo
92 (4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3,
fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155) viene cancellata
l’inderogabilità dei minimi di tariffa ma non la tariffa stessa pur
con la riduzione del 20% prevista per le prestazioni rese dai
professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici (il testo del
citato comma 12-bis è il seguente: “12-bis. Per le prestazioni rese
dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici
relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di
interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico
dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di
tariffa non può superare il 20 per cento”).
Non spariscono, quindi,
le tariffe professionali di
cui al D.M. 4 aprile 2001
mentre è consentito alle
Amministrazioni derogare dai minimi di tariffa con il limite
massimo del 20%.
Ci troviamo, quindi, di fronte ad una
formulazione che contiene,
soltanto in parte, la liberalizzazione prevista dalla legge n.
248/2006, riaffermata non soltanto dall’Autorità di vigilanza
con la determinazioni n. 4/2007 ma anche dal Consiglio di Stato con
il parere pronunciato il 6 giugno scorso; di fatto sparisce
l’inderogabilità delle tariffe ma è possibile una riduzione con il
limite massimo del 20% previsto dall’articolo 12-bis della citata
legge n. 155/1989.
La nuova formulazione dei commi 2 e 4 dell’articolo 92 del Codice
dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) creerà, certamente, nuovi
problemi, se non altro, interpretativi, per altro avvalorati dallo
schema del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei contratti stesso, approvato, in via preliminare dal Consiglio
dei Ministri ed in attesa del parere del Consiglio di Stato; nello
schema del nuovo Regolamento al comma 2 dell’articolo 271, in
verità, viene precisato che alla quota del corrispettivo si applica
“la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni
professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui
onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti
medesimi”.
Restiamo in attesa degli opportuni chiarimenti.
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