È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5
novembre 2018 il Decreto Ministero dell'Interno 23 ottobre
2018 recante "Regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli
impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione".
Il decreto, ai fini della prevenzione incendi, ha lo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi
di incendio. Per tale motivo, le attività di progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di
idrogeno per autotrazione sono realizzate e gestite in modo da:
- minimizzare le cause di incendio e di esplosione;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle
persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o
locali contigui;
- permettere ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
A tal scopo viene fornita la regola tecnica allegata al
decreto.
Il decreto, che si applica agli impianti di distribuzione
stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti
esistenti in caso di modifiche previste a partire dal 5 dicembre
2018, definisce puntualmente l'ubicazione dove tali impianti non
possono sorgere:
- nella zona territoriale omogenea totalmente edificata,
individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel
programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei
predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del
centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità
media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro
degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto
1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m³
per m²;
- nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato
urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di
fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità
superiore a 3 m³ per m² (non si applica agli impianti di
distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità
di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas; in tali
impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla
capacità di 50 Nm³/h né l'uso dei carri bombolai, neanche per
l'alimentazione di emergenza);
- nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico (non si
applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che
siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a
500 Nm³ di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali
ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree
destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentita la
produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm³/h né l'uso dei
carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza).
In allegato la regola tecnica.
A cura di Redazione
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