TASSA SULLE GARE

08/08/2007

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 dell’11 luglio 2007 (Prima serie speciale Corte Costituzionale), è stata pubblicata la Sentenza n. 256, del 20 giugno 2007 - 6 Luglio 2007, recante: “Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Piemonte. Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione separata dei commi 65 e 67 dell'art. 1 Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce.”.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006) aveva stabilito che le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovevano essere finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità.

Veniva, altresì, stabilito che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento doveva determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; veniva anche definito che in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non doveva, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.

La Provincia Autonoma di Bolzano aveva impugnato il provvedimento davanti la Corte costituzionale precisando che il provvedimento stesso avrebbe interferito, illegittimamente, nelle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, costituendo norma di dettaglio nella materia dei lavori pubblici.
La Regione Piemonte aveva dedotto, invece, che le norme, di cui al citato articolo 1, commi 65 e 67 della Finanziaria 2006, avrebbero determinato una lesione dell'autonomia finanziaria regionale, trasferendo gli oneri di funzionamento dell'Autorità, finora integralmente imputati al bilancio dello Stato, anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali quali stazioni appaltanti, con conseguente maggior aggravio finanziario diretto nell'esplicazione delle proprie funzioni, non compensato da altre misure di incremento dell'entrata.
La Regione Piemonte aggiungeva, poi, che le medesime norme, stabilendo che la determinazione dell’entità e delle modalità di versamento delle contribuzioni è compiuta dall'Autorità con propria deliberazione, sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, senza che sia prevista intesa, né forma alcuna di consultazione con la Conferenza Stato-Regioni, avrebbero arrecato vulnus alle competenze amministrative regionali in materia di lavori pubblici, sulle quali tale deliberazione inevitabilmente inciderebbe.

La Corte costituzionale nel dispositivo dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, promossa dalla Regione Piemonte e dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

A cura di Paolo Oreto


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