Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 dell’11 luglio 2007 (Prima serie
speciale Corte Costituzionale), è stata pubblicata la
Sentenza
n. 256, del 20 giugno 2007 - 6 Luglio 2007, recante: “Giudizio
di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi della
Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Piemonte.
Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23
dicembre 2005, n. 266 - Trattazione separata dei commi 65 e 67
dell'art. 1 Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate
pronunce.”.
Ricordiamo che l’
articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23
dicembre 2005 (Finanziaria 2006) aveva stabilito che le spese
di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture dovevano essere finanziate
dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento
a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla
normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con
propria deliberazione nel rispetto dei limiti massimi previsti per
legge, versate direttamente alle medesime Autorità.
Veniva, altresì, stabilito che l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici ai fini della copertura dei costi relativi al
proprio funzionamento doveva determinare annualmente l’ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità
di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo
da parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate
alla realizzazione di opere pubbliche; veniva anche definito che in
sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
doveva, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo
del mercato di competenza.
La
Provincia Autonoma di Bolzano aveva impugnato il
provvedimento davanti la Corte costituzionale precisando che il
provvedimento stesso avrebbe interferito, illegittimamente, nelle
competenze della Provincia autonoma di Bolzano, costituendo norma
di dettaglio nella materia dei lavori pubblici.
La
Regione Piemonte aveva dedotto, invece, che le norme, di
cui al citato articolo 1, commi 65 e 67 della Finanziaria 2006,
avrebbero determinato una lesione dell'autonomia finanziaria
regionale, trasferendo gli oneri di funzionamento dell'Autorità,
finora integralmente imputati al bilancio dello Stato, anche alle
amministrazioni pubbliche regionali e locali quali stazioni
appaltanti, con conseguente maggior aggravio finanziario diretto
nell'esplicazione delle proprie funzioni, non compensato da altre
misure di incremento dell'entrata.
La Regione Piemonte aggiungeva, poi, che le medesime norme,
stabilendo che la determinazione dell’entità e delle modalità di
versamento delle contribuzioni è compiuta dall'Autorità con propria
deliberazione, sottoposta all'approvazione con decreto del
Presidente del Consiglio di ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, senza che sia prevista intesa, né
forma alcuna di consultazione con la Conferenza Stato-Regioni,
avrebbero arrecato vulnus alle competenze amministrative regionali
in materia di lavori pubblici, sulle quali tale deliberazione
inevitabilmente inciderebbe.
La Corte costituzionale nel dispositivo dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, promossa dalla Regione Piemonte e
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse,
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché
agli artt. 8, numero 17, 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
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