Sul supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta ufficiale n. 269
del 19 novembre 2018 è stata pubblicata la legge 16 novembre 2018, n. 130
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni
urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e
2017, il lavoro e le altre emergenze” ed, anche, il testo del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
coordinato con la legge di conversione.
Una legge che avrebbe potuto avere un iter più veloce ma che,
purtroppo, ha avuto il difetto di prevedere disposizioni non solo
per il crollo del Ponte Morandi di Genova, per il quale è stato
previsto solo il Capo I (18
articoli), ma anche:
- disposizioni per la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti nel Capo II (artt.
12-16-bis);
- interventi nei territori dei comuni di Casamicciola
Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 nel
Capo III (artt. 17-36);
- Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in
Italia centrale negli anni 2016 e 2017 nel Capo IV (artt.
37-39-ter);
- Ulteriori interventi emergenziali come le "Disposizioni
urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione" nel Capo V
(artt. 40-46).
Riportiamo qui di seguito le rubriche dei 18
articoli (il testo del decreto-legge ne conteneva soltanto
11) del Capo I dedicati agli “Interventi urgenti per il
sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di
Genova”:
- art. 1 - Commissario straordinario per la
ricostruzione
- art. 1-bis - Misure
per la tutela del diritto all’abitazione
- art. 1-ter –
Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte
autostradali
- art. 2 - Disposizioni concernenti il personale
degli enti territoriali
- art. 3 - Misure in materia fiscale
- art. 4 - Sostegno a favore delle imprese
danneggiate in conseguenza dell’evento
- art. 4-bis –Sostegno
a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza
dell’evento
- art. 4-ter –Sostegno
al reddito dei lavoratori
- art. 5 - Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
- art. 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari
logistici nel porto di Genova
- art. 6-bis -
Assunzioni di personale presso l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli
- art. 7 - Zona logistica semplificata – Porto e
Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
- art. 8 - Istituzione della zona franca urbana
per il sostegno alle imprese colpite dall’evento
- art. 9 - Incremento del gettito IVA nei porti
ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale
- art. 9-bis -
Semplificazione delle procedure di intervento dell’Autìrità del
sistema portuale del Mar Ligure occidentale
- art. 9-ter -
Disposizioni in materia di lavori portuale temporaneo
- art.10 - Norme in materia di giustizia
amministrativa e di difesa erariale
- art. 11 - Surrogazione legale dello Stato nei
diritti dei beneficiari di provvidenze.
All'articolo 1 del decreto-legge è precisato
che:
- al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in
discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione,
l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il
ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso e sentito il
Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario
straordinario per la ricostruzione. La durata dell’incarico del
Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o
rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina;
- per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività
di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il
Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di
soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici della Regione
Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del
Comune di Genova, dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS
s.p.a., delle Autorità di distretto,
nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi
pubblici e delle società a partecipazione pubblica
o a controllo pubblico;
- per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la
progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura
e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea:
- con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge, sono individuate speciali misure
amministrative di semplificazione per il rilascio della
documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;
- il concessionario del tratto autostradale alla data
dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità
dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell’evento, a far fronte alle spese di
ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso
sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del
Commissario straordinario, deve versare sulla contabilità speciale
le somme necessarie al ripristino ed alle altre attività connesse,
nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo
salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto
a sostenere i costi di ripristino della viabilità. Nella
determinazione di detto importo, il Commissario straordinario
comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto
ripristino, ivi inclusi quelli di cui all’art. 1-bis;
- in caso di omesso versamento nel termine, il
Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità
non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di
disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato
che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle
opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data
dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso
annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro
decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per assicurare il
celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o
ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall’anno 2018
all’anno 2029;
- il commissario straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti
il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e
connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal
concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento e da
società o da soggetti da quest’ultimo controllati o, comunque, ad
esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore
indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni
autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto
concessionario sia responsabile, in relazione all’evento, di grave
inadempimento del rapporto concessorio.
A cura di Redazione
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