Sulla Gazzetta Ufficiale, n.185 del 10 agosto 2007 è stata
pubblicata la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia"
La legge approvata che consta di 12 articoli contiene,
nell'articolo 1, la delega al governo ad adottare, entro nove mesi
dall'entrata in vigore della legge in argomento, uno o più decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro; gli articoli dal 2 al 12 contengono, invece, misure
immediatamente operative tra le quali alcune che riguardano gli
appalti.
Le importanti modifiche possono essere ricondotte alle seguenti:
- modifica dell'articolo 86 del Codice dei contratti (D.Lgs. n.
163/2006);
- modifica dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 626/1994;
- modifiche alla disciplina relativa al tesserino di
riconoscimento.
In particolare con l'articolo 8 della legge stessa viene modificato
l'articolo 86 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006
e, nel dettaglio il comma 3-bis, precedentemente introdotto
dall'articolo 1, comma 909, lettera a) della legge 27 dicembre 2006
(Finanziaria 2007) che viene così modificato "3-bis. Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente
indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini
del presente comma il costo del lavoro è determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione." Ed al quale viene
aggiunto un ulteriore comma e precisamente il " 3-ter. Il costo
relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso
d'asta.".
Nell'articolo 3 della legge, poi riguarda modifiche all'articolo 7
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, in dettaglio, la
modifica del comma 3 e l'inserimento del comma 3-bis con la novità
della elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e con
l'obbligatorietà di allegare tale documento al contratto d'appalto
o d'opera.
Per quanto concerne il tesserino di riconoscimento trattato
all'articolo 6 della legge, viene precisato che dall'1 settembre
prossimo, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; ma
anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività.
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