Ricostruzione post terremoto: ampliata l'esenzione dal pagamento dei contributi in sede di gara

04/12/2018

Ampliata la casistica prevista l'esenzione dal pagamento del contributo in sede di gara per la ricostruzione nelle zone terremotate.

Lo ha previsto l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 con la quale ha disposto l'esenzione dal pagamento del contributo in sede di gara per ulteriori situazioni inerenti le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 e nel 2017. Il provvedimento, che integra la precedente delibera 359/2017, dispone in particolare l'esenzione anche con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del d.l. 189/2016 e agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, purché sia dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici.

Nelle more che la delibera n. 1078/2018 (che sarà resa disponibile dal 20 dicembre prossimo) sia approvata e resa esecutiva con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dell'ANAC ha disposto, con il Comunicato Presidente ANAC 21 novembre 2018, la sospensione dal pagamento del contributo per le richiamate situazioni.

L'Anticorruzione ha ricordato che l'esonero dal pagamento del contributo in sede di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 che hanno colpito l’Italia Centrale, era stato disposto con la delibera n. 359/2017, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2017, mentre con Comunicato del Presidente dell’11 ottobre 2017 sono state fornite istruzioni operative per ottenere l’esonero.

L’art. 18-undecies, comma 1, lett. f), del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45) ha inserito, tra gli allegati di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, l’ulteriore allegato 2-bis, estendendo quindi l’applicazione delle misure ivi previste a ulteriori comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici non espressamente ricompresi nella delibera di esenzione 359/2017, riferita ai comuni di cui ai soli allegati 1 e 2 presenti all’epoca dell’approvazione della citata delibera di esenzione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 189/2016 le misure agevolative possono applicarsi con riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Considerata la necessità di assicurare la parità di trattamento fra tutti i comuni comunque interessati dagli eventi sismici e fra le diverse opere di ricostruzione, ivi incluse quelle nei comuni delle regioni interessate non rientranti espressamente fra quelli individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis, del d.l. 189/2016, purché sia dimostrato il nesso di causalità danni/eventi sismici, come previsto dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, l’Autorità ha approvato la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 con cui viene disposto l’esonero dal pagamento del contributo anche per le richiamate situazioni.

Pertanto, nelle more che la summenzionata delibera  del 21 novembre 2018 sia approvata e acquisti efficacia, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 266/2005 (in forza del quale le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze), si comunica altresì la sospensione dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per:

  • i comuni di cui all’allegato 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
  • gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis purché sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici ai sensi dell’art. 1, comma 2.

Con successivo Comunicato, da emanarsi a seguito dell’adozione del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio, verranno rese note le modalità di rimborso dei contributi eventualmente già versati.

Resta fermo l’esonero già stabilito dalla delibera 359/2017 con riferimento agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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