Modifiche al Codice dei contratti: Ritorno al passato per gli incentivi funzioni tecniche

05/12/2018

Nel pre consiglio dei Consiglio dei Ministri di ieri è stato esaminato il testo del decreto-legge cosiddetto delle “Semplificazioni” che contiene all’articolo 17 rubricato “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria” le modifiche al Codice dei contratti che il Governo ritiene urgenti mentre nel prossimo consiglio dei Ministri dovrebbe essere, anche, approvato un disegno di legge delega che dovrà essere approvato dal Paramento ed in cui saranno dettati, di fatto, i principi su cui si baseranno uno o più decreti legislativi di modifica del Codice dei contratti; tali proncipi possono essere riassunti in un nuovo codice appalti entro un anno, seguito, entro due anni dal regolamento esecutivo e attuativo ed, eventualmente, da ulteriori decreti legislativi correttivi e/o integrazioni. Con la riscrittura del Codice sembra che il Governo abbia intenzione di abbandonare il sistema della cosiddetta soft law rispristinando il tradizionale duplice assetto di codice e di regolamento attuativo.

Stupiscono le modifiche che sembra saranno introdotte all’articolo 113, comma 2 relativamente agli Incentivi per funzioni tecniche perché si tratta di un ritorno al passato ed, infatti, con le modifiche introtte dall’articolo 17 dal Decreto-legge Semplificazioni che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri, sono escluse dall’incentivo le “attività di programmazione della spesa per investimenti, la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” ed, appunto, con un ritorno al passato vengono inserite le “attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione”.

Qui di seguito il testo vigente del citato comma 2 ed il testo modificato dall’articolo 17 del Decreto-legge semplificazioni con in grassetto le modifiche introdotte.

"Art. 113, comma 2 - testo vigente - 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione."

"Art. 113, comma 2 – nuovo testo - 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione."

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano, su tale modifica all'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti sia i Consigli nazionali delle professioni tecniche che l'Oice.

In allegato, poi, il testo a fronte di tutti gli articoli del Codice dei contratti per i quali sono state predisposte modifiche all’interno del decreto-legge cosiddetto delle “Semplificazioni”; si tratta degli articoli 23, 36, 80, 95, 105, 113, 133, 174, 216.

A cura di arch. Paolo Oreto

 



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