Criteri di aggiudicazione, attribuzione dei punteggi ed errori di trascrizione: no alla rettifica in corso del bando di gara

12/12/2018

Non è conforme alla normativa di settore l’operato della commissione giudicatrice che ha rettificato in corso di gara la formula aritmetica dettata dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

Lo ha affermato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rispondendo all'istanza di parere di precontenzioso relativa ad una procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria in cui la commissione giudicatrice aveva rettificato in corso di gara la formula aritmetica dettata dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, avendo rilevato un errore grafico di trascrizione della formula stessa e avendolo considerato quale mero refuso. L'istante, classificatosi al secondo posto della graduatoria così formulata, ha censurato l’operato della commissione per aver eseguito i calcoli non in conformità a quanto previsto dal disciplinare, dalla cui corretta applicazione avrebbe invece conseguito l’aggiudicazione.

Con successiva seduta pubblica preventivamente comunicata a tutti le imprese partecipanti, la commissione ha dato atto del rilievo ricevuto e ha confermato la correttezza del proprio operato, ritenendo che l’errore di trascrizione contenuto nel disciplinare, consistente nell’aver posto la parentesi tonda solo sulla linea di frazione anziché sull’intera formula, fosse dovuto a un problema grafico, derivante esclusivamente dall’utilizzo del programma di videoscrittura, ma chiaramente da intendersi come riferito alla formula non lineare riportata nelle citate Linee guida n. 2, peraltro richiamate nel disciplinare stesso.

Il parere dell'Anticorruzione

L'Authority di Raffaele Cantone, per rispondere all'istanza, ha operato una disamina tra errore di trascrizione ed errore materiali o refusi.

In particolare, l’errore materiale consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione, di immediata evidenza. In sostanza, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione. L’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.

Ciò premesso, le regole poste nell’avviso di gara costituiscono la garanzia dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, per cui eventuali modifiche ed integrazioni ai parametri di valutazione delle offerte devono, in ogni caso, vedere assicurate le medesime forme di pubblicità originariamente adottate.

Nel caso di specie appare plausibile che la formula indicata nel disciplinare sia stata erroneamente trascritta e che si volesse fare riferimento alla formula non lineare di cui alle Linee guida n. 2, tuttavia tale circostanza non è emendabile con un’attività interpretativa della commissione di gara, poiché ciò che risulta per tabulas è che i concorrenti sono stati indotti a formulare le loro offerte sulla base dell’incentivo a proporre un ribasso indicato dalla formula contenuta nel disciplinare.

La commissione giudicatrice, per sua esplicita ammissione, ha modificato in corso di gara la formula aritmetica dettata dal disciplinare di gara, ancorché incoerente o incompleta, ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche. Tale operazione è da ritenersi non consentita, poiché il divieto di alterare la formula di calcolo prevista nel bando è inviolabile, trattandosi dell’immediato corollario dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio nelle pubbliche gare, per di più ad opera di un organo (la Commissione) privo di capacità al riguardo ed in una fase nella quale restava precluso qualsiasi intervento correttivo, essendo state già conosciute le offerte tecniche. La correzione sarebbe stata invece possibile attraverso una preventiva rettifica del disciplinare e la riapertura del termine per la presentazione delle offerte.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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