Il Ministero dell’Interno ha emanato recentemente alcune
circolari esplicative relative ai nuovi decreti antincendio
pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel corso dei primi mesi del
2007.
Nello specifico la circolare del 17 luglio fornisce i primi
indirizzi applicativi del D.M. 9 maggio 2007 inerente “Direttive
per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio”, che entrerà in vigore in data 20 agosto 2007.
Tale decreto stabilisce una metodologia alternativa a quella finora
utilizzata dai progettisti, ossia l’applicazione della valutazione
quantitativa del rischio incendio, fornendo le procedure generali
per la sua esecuzione e le modalità per presentarne i
risultati.
Il professionista, in accordo con il committente, sceglie di
applicare l’approccio ingegneristico per l’ottenimento del
Certificato di prevenzione incendi per le attività soggette al
controllo dei VVF prive di una regolamentazione specifica o nel
procedimento di deroga di cui all’art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998
n. 137. Tale decreto non va a sostituire ovviamente le regole
tecniche di settore attualmente vigenti.
Per quanto riguarda il campo di applicazione, ben precisato
all’art. 2 (insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata,
di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva,
ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti
urbanistici di particolare specificità), la circolare sottolinea la
volontà del legislatore di non porre un limite all`applicabilita`
della legge, ma di evidenziare che l’approccio prestazionale, vista
la complessità ed il costo, va applicato ad attività che ne
giustifichino l’utilizzo.
La novità apportata dal decreto riguarda inoltre la necessità di
adottare un sistema di gestione della sicurezza antincendio, la cui
implementazione ed il cui mantenimento consentiranno di garantire
nel tempo un adeguato livello di sicurezza.
La circolare fa presente che sono in corso di elaborazione delle
linee guida per la verifica dei progetti redatti secondo il D.M. 9
maggio 2007 e del sistema di gestione della sicurezza
antincendio.
La circolare del 20 luglio 2007 invece, fornisce chiarimenti
al punto 5 dell’allegato del D.M. 9 marzo 2007.
I componenti leggeri di copertura che separano lo spazio costruito
e l’ambiente esterno, non partecipando alla stabilità dell’edificio
e non sostenendo altre strutture, non devono avere specifiche
caratteristiche di resistenza al fuoco.
E’ comunque precisato che vanno presi accorgimenti affinché un loro
eventuale crollo non costituisca un rischio per le persone che
occupano i locali o che prestano soccorso in caso di emergenza, e
non infici l’efficacia di elementi costruttivi vicini che
potrebbero avere la funzione di compartimentazione o di impianti di
protezione attiva antincendio.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata