CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

16/08/2007

Il Ministero dell’Interno ha emanato recentemente alcune circolari esplicative relative ai nuovi decreti antincendio pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel corso dei primi mesi del 2007.
Nello specifico la circolare del 17 luglio fornisce i primi indirizzi applicativi del D.M. 9 maggio 2007 inerente “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”, che entrerà in vigore in data 20 agosto 2007.
Tale decreto stabilisce una metodologia alternativa a quella finora utilizzata dai progettisti, ossia l’applicazione della valutazione quantitativa del rischio incendio, fornendo le procedure generali per la sua esecuzione e le modalità per presentarne i risultati.
Il professionista, in accordo con il committente, sceglie di applicare l’approccio ingegneristico per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo dei VVF prive di una regolamentazione specifica o nel procedimento di deroga di cui all’art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 137. Tale decreto non va a sostituire ovviamente le regole tecniche di settore attualmente vigenti.
Per quanto riguarda il campo di applicazione, ben precisato all’art. 2 (insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità), la circolare sottolinea la volontà del legislatore di non porre un limite all`applicabilita` della legge, ma di evidenziare che l’approccio prestazionale, vista la complessità ed il costo, va applicato ad attività che ne giustifichino l’utilizzo.
La novità apportata dal decreto riguarda inoltre la necessità di adottare un sistema di gestione della sicurezza antincendio, la cui implementazione ed il cui mantenimento consentiranno di garantire nel tempo un adeguato livello di sicurezza.
La circolare fa presente che sono in corso di elaborazione delle linee guida per la verifica dei progetti redatti secondo il D.M. 9 maggio 2007 e del sistema di gestione della sicurezza antincendio.

La circolare del 20 luglio 2007 invece, fornisce chiarimenti al punto 5 dell’allegato del D.M. 9 marzo 2007.
I componenti leggeri di copertura che separano lo spazio costruito e l’ambiente esterno, non partecipando alla stabilità dell’edificio e non sostenendo altre strutture, non devono avere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco.
E’ comunque precisato che vanno presi accorgimenti affinché un loro eventuale crollo non costituisca un rischio per le persone che occupano i locali o che prestano soccorso in caso di emergenza, e non infici l’efficacia di elementi costruttivi vicini che potrebbero avere la funzione di compartimentazione o di impianti di protezione attiva antincendio.

Fonte: www.ance.it

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