Riduzione contributiva nel settore edile anno 2018: Indicazioni operative Inps

20/12/2018

Con il decreto 4 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato, per il 2018, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile (leggi articolo). L’Inps con la circolare 13 dicembre 2018, n. 118 fornisce le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.

La riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria edile con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018 e si applica, soltanto, agli operai occupati per 40 ore a settimana mentre non spetta per i lavoratori a tempo parziale e per quei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario a seguito di contratti di solidarietà.

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2018 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito Internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:

  • il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
  • per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare stessa; la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2018 fino al 15 marzo 2019.

In allegato la circolare 13 dicembre 2018, n. 118.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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