03/01/2019
Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio nel 2019 cambiano regole e requisiti per accedere al regime forfetario per professionisti e partite iva.
Nell'attesa di una vera e propria "flat tax", la Legge n. 145/2018 (Gazzetta Ufficiale 31/12/2018, n. 302 -S.O. n. 62) ha previsto alcune modifiche alla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) che estendono la possibilità di accedere al nuovo regime forfetario anche a professionisti e partite IVA che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
Il nuovo regime forfetario, già operativo dall'1 gennaio 2019, riservato a professionisti e partite IVA che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le start up).
Nel caso di adesione al regime forfetario, i contribuenti non dovranno più valorizzare l'IVA in fattura e dovranno solo comunicare la loro decisione al Fisco entro il 28 febbraio 2019.
Come già detto, il primo requisito riguarda il fatturato
dell'anno precedente che non deve superare i 65.000 euro (o in
alternativa la previsione di non superare questa soglia nel nuovo
anno fiscale). La nuova Legge di Bilancio, ai fini della verifica
della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario,
prevede che:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle
dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte
da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei
compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Non possono avvalersi del nuovo regime forfetario:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it