Fatturazione elettronica: dal MEF le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

09/01/2019

Con l’entrata in vigore dall'1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria sono anche cambiate le modalità di pagamento della relativa imposta di bollo.

A tal scopo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019 il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018 recante "Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche" con la quale il dicastero delle Finanza ha previsto delle facilitazioni per assolvere all'adempimento grazie alle quali ogni trimestre sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Entrando nel dettaglio, il nuovo decreto del MEF va a sostituire il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146) con il seguente:

«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».

Quando effettuare il pagamento?

Il nuovo decreto prevede, dunque, che il contribuente dovrà effettuare il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Come effettuare il pagamento?

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:

  • mediante il servizio presente nella predetta area riservata;
  • con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono, infine, riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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