Distanze dai confini, alla Corte Costituzionale la Legge della Regione Veneto n. 30/2016

11/01/2019

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 della Legge 30 dicembre 2016, n. 30 della Regione Veneto, nella parte in cui dispone la non applicabilità delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti dei Comuni per gli interventi edilizi applicativi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

A sollevare la questione di legittimità costituzionale è stata la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con l'Ordinanza n. 1166/2018 con la quale è intervenuta in merito al ricorso presentato per l'annullamento di un provvedimento comunale che aveva confermato un precedente ordine di non effettuare un intervento che avrebbe comportato una deroga alle norme che regolano le distanze tra i confini.

I fatti

Il caso riguarda l'ampliamento di un'abitazione usufruendo del bonus edificatorio del 20% e contestualmente ristrutturare, previa demolizione e ricostruzione, un manufatto condonato, consistente in una baracca metallica a ridosso del confine, al fine di dotare l’immobile di una più ampia autorimessa idonea a consentire all’usufruttaria, anziana affetta da invalidità civile che necessita di maggiori spazi per la deambulazione con ausili sanitari, l’accesso diretto dall’auto all’abitazione in ambienti protetti dalle intemperie.

L’intervento prevede una deroga alla distanza di 5 metri dai confini prevista dall’art. 10, comma 3, lett. b), delle norme tecniche operative allegate al vigente Piano degli interventi, possibile (secondo la parte ricorrente) grazie alla Legge regionale sul piano casa n. 14/2009 che ha previsto un’articolata serie di incentivi e di premi volumetrici anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e sostenere il settore edilizio colpito da una grave crisi economica.

L’art. 9, comma 8 della Legge regionale n. 14/2009 prevede che nell’applicazione della legge “sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”. Alla luce di questo il Comune aveva inibito i lavori, anche sulla scorta di quanto affermato dal Tar Veneto (sentenza 14 ottobre 2016, n. 1128) che ha ritenuto non derogabile, in base alla legge regionale sul piano casa, la distanza di 5 metri dai confini prevista dall’art. 10, comma 3, lett. b), delle norme tecniche operative allegate al vigente Piano degli interventi.

Successivamente, con la Legge 30 dicembre 2016, n. 30 la Regione Veneto ha fornito una "Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"" che ha previsto:

1. Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all'articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale.
2. Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi.

Il ricorso

Alla luce di questa interpretazione, il ricorrente ha richiesto l'annullamento del provvedimento di divieto dei lavori, richiedendo il riesame della pratica a cui il Comune ha confermato il diniego e in opposizione al ricorso ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 64 della legge regionale n. 30 del 2016, con la conseguente non derogabilità delle distanze dai confini previsti dalla normativa locale per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma.

L'Ordinanza del TAR

I giudici del TAR, confermando la tesi del Comune, hanno affermato di non potersi esimere dal sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 64 della legge regionale n. 30 del 2016, nella parte in cui dispone la deroga della distanza dai confini prevista dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti dei Comuni. Per tale motivo ha sospeso il giudizio e disposto che gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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