14/01/2019
Con l’articolo 1, commi 67 e 68 della legge 30 dicembre 2018, n. 415 vengono prorogati sino al 31 dicembre 2019; in dettaglio: il comma 67 contiene la proroga delle sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica contenute nell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agostio 2013, n. 90 e la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili contenute nell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 convertito dalla legge n. 90/2013; il comma 68, invece, interviene sull’articolo 1, comma 12 della legge 205/2017 prorogando, sempre al 31 dicembre 2019 il bonus verde.
Per quanto riguarda la disciplina del bonus per gli interventi di riqualificazione energetica, con il citato comma 67, lettera a):
Sempre con il comma 67 ma con la lettera b),
relativamente agli interventi finalizzati al recupero del
patrimonio edilizio, è stato prorogato fino al 31 dicembre
2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef nella
misura maggiorata del 50%, fino a una spesa massima di 96mila euro
per unità immobiliare, introdotta per le spese sostenute a partire
dal 26 giugno 2012.
Per quanto concerne il “bonus mobili”, ossia la
detrazione spettante - a chi già fruisce del “bonus
ristrutturazioni” in misura maggiorata - per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+
(ovvero ad A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione, l’agevolazione è ora riconosciuta
anche per le spese sostenute nel 2019, limitatamente agli
interventi di recupero iniziati a decorrere dal 1° gennaio
2018.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote
annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle
spese sostenute e va calcolata su un ammontare non superiore a
10mila euro per unità immobiliare, considerato, per gli
interventi effettuati nel 2018 o per quelli iniziati nel 2018 e
proseguiti nel 2019, al netto delle spese 2018 per le quali si è
fruito della detrazione.
Infine, con il comma 68 è stato prorogato per un altro anno il
“bonus verde”, la detrazione Irpef del 36%
(calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila
euro per unità immobiliare a uso abitativo), che era stata
introdotta per il solo 2018 dalla precedente legge di bilancio.
L’agevolazione fiscale, pertanto, è estesa ai pagamenti effettuati
nel 2019 per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di
aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi, nonché alla realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili.
Si ricorda che la detrazione, da ripartire in dieci quote annuali
di pari importo, spetta anche per le spese sostenute per
interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici
condominiali, entro il medesimo importo di 5.000 euro per unità
immobiliare ad uso abitativo; in tale ipotesi, la
detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui
imputabile, purché la stessa sia stata effettivamente versata al
condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le rispettive aliquote di detrazione:
Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per:
Resta confermata al 65% l’aliquota per:
Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it