Libero professionista e docente universitario a tempo pieno: nuovo parere di Precontenzioso dell'ANAC

16/01/2019

Per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano come “esclusive”. Resta, comunque, ferma per il docente la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano occasionali, non abbiamo un carattere organizzato e siano state autorizzate dall’Università di appartenenza.

Lo ha affermato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera 14 novembre 2018, n. 1049 con la quale, pur non spettandole l’accertamento di una eventuale incompatibilità di ruolo, ha risposto efficacemente all'istanza di parere di precontenzioso presentata ai sensi dell'art. 211, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) per la contestazione di una aggiudicazione di una gara ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) il cui mandante era un professore universitario ordinario a tempo pieno non iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei geologi bensì solamente all’Elenco Speciale.

Secondo l'istante, sebbene autorizzato dall’Università di appartenenza, professore universitario ordinario a tempo pieno non avrebbe svolgere attività libero professionale a favore di enti diversi dal proprio datore di lavoro.

Sull'argomento l'ANAC ha ricordato uno specifico atto di indirizzo dedicato all’esercizio di attività libero-professionale in cui aveva già evidenziato che il divieto previsto per i docenti a tempo pieno include le attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano “esclusive” in quanto possono essere svolte soltanto dai professionisti iscritti negli albi e che non si trovino in situazione di incompatibilità.

L’interpretazione che l'ANAC ha sposato consiste nel ritenere che per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano “esclusive”. Resta al docente la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall’occasionalità, non abbiamo un carattere organizzato e siano state autorizzate dall’Università di appartenenza.

Nel caso di specie, pur non rientrando nei poteri dell'ANAC ma in quelli del MIUR esprimere pareri che afferiscono all’interpretazione del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» alla luce delle previsioni della legge 3 febbraio 1963, n. 112 «Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo» e del d.P.R. 328/2001, in via generale, per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano come “esclusive”. In base al d.P.R. n. 382 del 1980, resta comunque ferma per il docente la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall’occasionalità, non abbiamo un carattere organizzato e siano state autorizzate dall’Università di appartenenza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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