DL Semplificazioni: un pieno di emendamenti modifica il Codice dei contratti

17/01/2019

In attesa che la legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” approdi in aula il 22 gennaio, sono stati presentati alle Commissioni riunite I e VIII del Senato gli emendamenti di cui quelli che riguardano il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) sono vicini a 100.

Mentre il Governo aveva previsto nel decreto-legge soltanto l’articolo 5 che andava a modificare l’art. 80 del Codice dei contratti, i componenti delle due Commissioni riunite hanno inserito una serie di modifiche che dovrebbero risolvere i più immediati problemi del Codice dei contratti.

Tra i tanti emendamenti spiccano i due presentati dai senatori Margiotta, Mirabelli, Astorre, D'Arienzo, Nencini (emendamenti 5.69 e 5.71):

  • il primo relativo alla richiesta di soppressione dei commi da 162 a 170 dell’articolo 1della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019) relativi alla “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”;
  • il secondo relativo alla richiesta di soppressione del comma 912 dell’articolo 1 della citata legge n. 145/2018 relativo all’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici dei lavori sino a 150.000 euro e mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per lavori sino a 350.000 euro.

Interessante anche l’emendamento 5.0.5 che andrebbe a modificare l’art. 59 del Codice con un ritorno dell’appalto integrato. Se dovesse essere approvato questo emendamento, infatti, il comma1-bis del citato articolo 59 diventerebbe il seguente:
Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice" senza la necessità di dimostrare, quindi, che l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori
".

Molteplici emendamenti riguardano, il subappalto con la richiesta di soppressione della necessità che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (comma 4, lettera b) dell’articolo 105) e la richiesta di soppressione dell’obbligatorietà dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Da notare, poi, l’emendamento 5.33 che prevede l'inserimento nel Codice dell'articolo 36-bis:
1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 150.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di C02" anche se c’è da rilevare che l’ANAC con la delibera n. 1142 del 12 dicembre 2018 ha già precisato che nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta così come definiti nella legge di gara, elementi caratterizzanti la conformazione soggettiva dei partecipanti non conformi alle previsioni di cui all’art. 95, del d.lgs. n. 50 del 2016, interpretato anche alla luce delle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, determinano effetti distorsivi della concorrenza (leggi articolo).

Un pieno, quindi, di emendamenti meglio rilevabili nei due allegati che contengono il primo quelli relativi al Codice dei contratti ed il secondo tutti quelli presentati con la precisazione che devono essere ancora discussi ed approvati in commissione entro lunedì 21 gennaio 2019 in quanto il provvedimento andrà in aula il 22 gennaio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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