Piccoli Comuni: le FAQ per l'utilizzo dei 400 milioni di euro per la messa in sicurezza del patrimonio comunale

23/01/2019

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) arrivati in riferimento all'utilizzo dei 400 milioni destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti, previsto dal Decreto 10 gennaio 2019.

Ricordiamo che i contributi sono stati assegnati:

  • ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno;
  • ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno;
  • ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;
  • ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno;

e che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

In allegato oltre al Decreto 10 gennaio 2019, gli allegati da A a T e le tabelle (predisposte dall'ANCE) contenenti la ripartizione dei fondi per ciascuna regione. Riportiamo di seguito le FAQ predisposte dal Ministero dell'Interno.

1. Entro quale termine è necessario iniziare l’esecuzione dei lavori al fine di evitare la revoca del contributo?

Il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 e il comma 111 stabilisce che nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019 […] Le somme derivanti dalla revoca dei contributi […] sono assegnate […] ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori.

Il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione delle citate disposizioni, all’art. 2, comma 2, stabilisce che il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Il mancato inserimento nel citato MOP delle informazioni suindicate entro  il predetto termine del 15 maggio 2019 determina, conseguentemente, la revoca del contributo, senza alcuna valutazione discrezionale del Ministero dell’Interno.

Per tale ragione si rimette all’ente beneficiario l’opportunità di privilegiare, nella valutazione della destinazione del contributo, i lavori pubblici e gli interventi di manutenzione straordinaria di più pronta realizzazione.

2. Per ottenere l’assegnazione del contributo è necessario produrre una specifica richiesta?

No. Infatti, il D.M. 10 gennaio 2019 cit. - in applicazione, rispettivamente, dei commi 107 e 110 dell’art. 1, L. n. 145/2018 - all’art. 1 già dispone  che i contributi siano assegnati tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T) e, al successivo art. 3, stabilisce che siano così erogati:

  • per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale;
  • per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18/4/2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo con quale modalità comunica al Ministero dell’Interno la data di esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche?

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. 10 gennaio 2019 cit., tale comunicazione al Ministero avviene attraverso la compilazione, a cura del RUP responsabile dell’opera, dell’informazione presente nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il  codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Si precisa che, indipendentemente dall’importo della procedura, nel sistema SIMOG vanno richiesti esclusivamente i CIG mentre, ai fini dell’erogazione del contributo, non sono ammessi gli smart CIG in quanto questi non consentono la verifica dell’informazioni relative alla data di aggiudicazione definitiva del contratto.

4. Per le strade può essere considerata messa in sicurezza l'asfaltatura?

Sì a condizione che l’ intervento da effettuare costituisca manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della strada di cui trattasi, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie.

5. Con il contributo sono finanziabili interventi sulle piste ciclabili e per la realizzazione di rotatorie?

Si a condizione che gli interventi costituiscano manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza dei tratti stradali interessati, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie.

6. È possibile utilizzare il finanziamento per un’urgentissima necessità di mettere in sicurezza le strade tramite rifacimento (in alcune zone ex novo) di segnaletica orizzontale, guardrail e segnaletica verticale?

Sì a condizione che tale rifacimento costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della strada di cui trattasi, in quanto inserito nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista.

7. È possibile realizzare un’opera pubblica con il solo contributo assegnato al Comune?

Si. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 1, comma 108, L. n. 145/2018 cit.).

8. Il contributo assegnato può essere destinato a due o più interventi distinti?

Si. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, alle condizioni indicate nel comma 108 del citato art. 1, L. n. 145/2018.

9. Nel comma 108 (dell’art. 1, L. n. 145/2018) cosa si intende con riferimento all’espressione (riguardante i lavori pubblici finanziabili con il contributo) "che gli stessi ... siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali"?

Il citato comma 108 stabilisce la specifica condizione che i lavori pubblici siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tale contesto, quindi, è da intendersi aggiuntivo il lavoro pubblico nuovo o ulteriore rispetto a quelli risultanti nella prima annualità della programmazione triennale di cui all’art. 21 del d. lgs. n. 50/2016.

10. Il contributo concesso può essere frazionato per la messa in sicurezza del "patrimonio comunale", cimitero, scuole, palazzetto, server comunale? Può essere fatto un progetto/relazione che ricomprenda tutte le opere/servizi che si vuole realizzare con il contributo?

Sì. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, alle condizioni analiticamente indicate al citato comma 108. In tale contesto, per ciò che concerne le fasi della progettazione, le eventuali varianti o frazionamenti dell’opera, compete al comune beneficiario assicurare la conformità con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e le altre norme di settore. Relativamente infine al server comunale si precisa che il relativo intervento presuppone non un contratto di «lavori pubblici» bensì di fornitura e servizi informatici.

11. Il sistema di monitoraggio dovrà essere prodotto direttamente all'interno del sistema MOP delle opere pubbliche, presente nella banca dati BDAP?

Sì. Ai sensi del citato decreto ministeriale del 10 gennaio 2019, ed in particolare dell’art. 2, il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"). Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema suddetto, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

In relazione a tale illustrata disposizione si precisa che, nel predetto sistema SIMOG, l’ente beneficiario deve richiedere, indipendentemente dall’importo della procedura, esclusivamente i CIG e non gli smart CIG: questi ultimi, infatti, non sono ammissibili in quanto non consentono la verifica delle informazioni relative alla data di aggiudicazione definitiva del contratto.

Si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori, trasmette ad ogni comune interessato, tramite posta certificata, entro il 20 febbraio 2019, specifiche indicazioni operative che sono anche pubblicate, con valore di notifica, sul sito internet istituzionale del citato MEF (voce Attività istituzionali - Spesa per le opere pubbliche).

12. Il contributo assegnato, può essere utilizzato per la spesa corrente, ovvero per le varie manutenzioni (idraulico, elettricista, muratore, falegname)?

No. Infatti il comma 108 citato contempla gli interventi di manutenzione straordinaria (richiamando al riguardo specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016), e non quelli di manutenzione ordinaria.

13. Cosa si intende per "opere di messa in sicurezza"? Ovvero la ristrutturazione e messa a norma impiantistica ed igienico sanitaria degli spogliatoi della palestra comunale rientra nelle opere che si possono finanziare con il contributo?

Sì a condizione che tale ristrutturazione costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dell’edificio comunale di cui trattasi, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l’utilizzo dell’edificio oggetto dell’intervento.

14. È possibile destinare tale contributo alla ristrutturazione della casa comunale, di cui ad un progetto già approvato e in fase di gara? L’importo del progetto è superiore al contributo, pertanto lo stesso risulterà quota parte dell’intero ammontare del quadro economico, quindi, il contatto servirà a stabilire l’esatta procedura amministrativa da seguire.

Sì a condizione che tale ristrutturazione, in conformità al citato comma 108, non sia già stata integralmente finanziata da altri soggetti e sia aggiuntiva rispetto ai lavori pubblici da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’art. 21 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/20116.

La verifica che il lavoro pubblico sia aggiuntivo è effettuata tramite il Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: in particolare l’Ente deve specificare le varie fonti di finanziamento dell’opera e i relativi importi nella sezione finanziaria.

Quanto all’esatta procedura amministrativa da seguire, compete al comune beneficiario assicurare la conformità con le disposizioni del citato Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e le altre norme di settore.

15. Il comune ha la necessità urgente di intervenire per la messa in sicurezza strutturale ed il contenimento energetico del municipio e di una scuola primaria. Per redigere i progetti esecutivi, al fine di chiedere dei contributi Regionali e/o Statali (es. commi 889-890, articolo 1 della Legge di Bilancio) è necessario preventivamente effettuare la verifica strutturale degli immobili al fine di predisporre la relazione tecnica finale di fattibilità al miglioramento e/o all'adeguamento dei fabbricati. Per quanto sopra il comune può utilizzare il contributo per:

  • effettuare le prove di "verifica strutturale", da eseguirsi con apposite apparecchiature meccaniche?
  • eseguire dei "micro interventi edili", necessari al comma precedente, quali demolizioni e ripristini di parti di solai e murature?
  • pagare eventualmente anche gli onorari professionali per la Relazione Tecnica finale?

Sì a condizione che tali lavori costituiscano interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei fabbricati di cui trattasi, in quanto inseriti nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista.

Poiché il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, si rimettono all’Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell’assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019).

16. Sono finanziabili le spese di progettazione di un'opera?

Sì a condizione che tale progettazione sia inserita nel quadro  economico complessivo di un intervento finanziabile ai sensi dell’art. 1, commi 107 e ss., L. n. 145/2018 cit.

Poiché il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, si rimettono all’Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell’assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019).

17. Tra gli interventi ammissibili può rientrare il rifacimento della recinzione esterna di una scuola materna? Si tratta di una recinzione obsoleta, bassa che non garantisce la sicurezza dei bambini all'interno.

, trattandosi di una recinzione pericolosa, che mette a rischio l’incolumità degli scolari.

18. Le installazioni di impianti di videosorveglianza possono essere considerati come messa in sicurezza?

Sì a condizione che tali installazioni siano inserite nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici aventi la finalità di messa in sicurezza del patrimonio comunale, come risultante dall’attestazione del progettista.

Poiché il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, si rimettono all’Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell’assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019).

19. La realizzazione di un marciapiede può essere finanziata?

Sì a condizione che il manufatto, sulla base delle relative prescrizioni tecniche, sia necessario per la messa in sicurezza della percorribilità e pedonabilità della strada a servizio della quale è previsto, come risultante dall’attestazione a cura del progettista.

20. Possono essere finanziati interventi su mulattiere e strade agro- silvo-pastorali?

Sì a condizione che si tratti di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di cui trattasi.

21. La sistemazione di una baita comunale per alpeggio cofinanziata dalla Regione può fruire del contributo ex comma 107?

Sì a condizione che si tratti di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza del patrimonio comunale, e per la parte non finanziata dalla Regione, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2017 cit.

22. Gli interventi di messa in sicurezza per prevenzione dal dissesto idrogeologico e quelli per l’efficientamento energetico possono fruire del contributo?

Per gli interventi di messa in sicurezza per prevenzione dal dissesto idrogeologico Si nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2017 cit. Per l’efficientamento energetico Si a condizione che tale intervento sia inserito nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici aventi la finalità di messa in sicurezza del patrimonio comunale, come risultante dall’attestazione del progettista.

23. Sono finanziabili con il contributo ex comma 107 gli interventi di manutenzione di un edificio comunale (ostello in gestione a privati) consistenti nella sostituzione di serramenti esterni?

Sì a condizione che l’edificio sia in uno stato di degrado tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità. In ogni caso la gestione del contributo rimane in capo al comune beneficiario.

24. L’Amministrazione vorrebbe realizzare un nuovo accesso alla realizzanda nuova scuola primaria (scuola beneficiaria di un contributo MIUR e di fondi propri di bilancio comunale), come da planimetria allegata, scuola che sarà realizzata sul terreno ove già insiste la scuola media. La volontà è quella di prevedere due accessi separati per i due plessi per garantire la sicurezza. La spesa è circa quella del contributo ministeriale e non è prevista nella programmazione annuale/triennale dei LLPP, spesa che comprende nel quadro economico sia l’importo dei lavori necessari sia la somma per l’esproprio/ accordo bonario.
Si chiede:
1- per “lavori aggiuntivi” si intende anche la fattispecie che vorrebbe realizzare l’amministrazione?
2-i lavori verrebbero eseguiti su un terreno attualmente non in proprietà pubblica ma oggetto di un esproprio/accordo bonario (ovviamente da concludersi in tempo per permettere l’inizio dell’opera entro il 15 maggio). È possibile?

Sì. Il nuovo intervento, relativo ad un secondo accesso per i due plessi scolastici per garantire la sicurezza, non essendo previsto nella programmazione annuale dei lavori, si configura infatti come “aggiuntivo” così come previsto dalla norma.

La natura aggiuntiva del finanziamento viene verificata tramite il Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove l’Ente deve specificare le varie fonti di finanziamento dell’opera e i relativi importi nella sezione finanziaria.

Poiché il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, si rimettono all’Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell’assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019).

25. I contributi che verranno assegnati possono essere destinati alla messa in sicurezza del Reticolo Idrico Minore, tenuto conto che la pulizia e le manutenzioni dei corsi d’acqua sono a carico del Comune?

Sì se il RIM è ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l’altro, del patrimonio comunale (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

26. È possibile acquistare con il contributo un mezzo meccanico da adibire allo spazzamento della neve e a spargisale sulle strade di proprietà comunale?

No. Ai sensi dell’art. 1, comma 108, legge 30 dicembre 2018, n. 145, il contributo è assegnato per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il comune beneficiario, pertanto, può finanziare lavori pubblici e interventi di manutenzione straordinaria, ma non l’acquisto di un bene, sia pure durevole, qual è il macchinario di cui trattasi. Si noti che né la legge n. 145/2018, commi 107-114, né il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, menzionano le «forniture» mentre è chiaro il riferimento del citato comma 108 ai «lavori pubblici».

27. È finanziabile un parcheggio interrato a servizio di un immobile comunale?

No. Manca il requisito della messa in sicurezza di edifici o del patrimonio comunale, indicato al citato comma 107.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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