Le Commissioni 1a e 8a del Senato riunite
per l’esame degli emendamenti relativi al disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 ha approvato
l’emendamento 5.0.22 con cui vengono introdotte
alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 relativo al Testo unico per
l’edilizia.
Nel dettaglio, del citato decreto-legge n. 135/2018 è introdotto
l’articolo 5-bis rubricato “Semplificazioni in materia
edilizia” con cui nel citato DPR n. 380/2001 è aggiunto l’art.
3-bis (Interventi in zone dichiarate sismiche), sono
modificati gli articoli 65, 67, 93 e 94 ed è stato integralmente
sostituito l’articolo 90.
Le modifiche introdotte riportate nell’allegato testo a fronte in cui nella colonna
sinistra è riportato l’attuale testo degli articoli e nella colonna
di sinistra il testo con le modifiche introdotte dall’emendamento
5.0.22 possono essere riassunte:
- più rapido avvio dei lavori nelle aree sismiche per una serie
di interventi, classificati di minore rilevanza o di nessuna
rilevanza per l’incolumità pubblica nel nuovo articolo 3-bis;
- cancellazione dell’obbligo di presentare i progetti in triplice
copia allo sportello unico;
- ideposito della relazione ultimata in copia unica e non più in
triplice copia;
- nel caso di interventi “privi di rilevanza” o di interventi “di
minore rilevanza”relativi a riparazioni e ad interventi locali
sulle costruzioni esistenti non è necessario predisposrre la
relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo è
sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal
direttore dei lavori;
- non è più necessario che il progetto cia corredato dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione
sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle
strutture;
- fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, è possibile iniziare i lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione
nel caso di lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o
"privi di rilevanza" così come definiti al nuovo articolo
3-ter;
- nel caso di sopraelevazioni non è necessario la certificazione
del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero
massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e
l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo
carico.
Il testo del nuovo articolo 3-bis rubricato “interventi in zone
dichiarate sismiche”, ai fini dell’applicazione delle
disposizioniriguyardanti la sicurezza delle costruzuioni contiene
la suddivisione in:
- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica
incolumità:
- i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità
(Zona 1 e Zona 2);
- ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali
tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale
richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico
e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso;
- b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica
incolumità:
- i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dì
costruzioni esistenti nelle località sismiche a media (Zona 3) e
bassa sismicità (Zona 4);
- ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti;
- iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui al punto a. ii);
- c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica
incolumità
- i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e
per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumità.
Per tutte le modifiche introdotte dall’emendamento 5.0.22
approvato dalle commissioni 1a e 8a è
possibile fare riferimento al precedentemente citato testo a fronte.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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