Disposizioni in materia di libere professioni: presentato al Senato un nuovo Ddl

28/01/2019

È stato presentato in Senato il 23 gennaio 2019 il disegno di legge di iniziativa parlamentare dal titolo "Disposizioni in materia di libere professioni".

Il Ddl, di iniziativa del Senatore Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (Forza Italia), avrebbe lo scopo di tutelare le prestazioni professionali rese dai liberi professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione e per conto di privati o imprese e contestualmente porre le basi per attenuare l'evasione fiscale, al fine di superare il fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto dell'abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento dei servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici.

Il disegno di legge è composto da 6 articoli:

  • articolo 1 - Finalità
  • articolo 2 - Prestazioni rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione
  • articolo 3 - Presentazione dell'istanza alla Pubblica Amministrazione e affidamento dell'incarico
  • articolo 4 - Pagamenti per la prestazione professionale effettuata
  • articolo 5 - Altre disposizioni
  • articolo 6 - Entrata in vigore

L'articolo 1 reca la finalità della legge che ha come obiettivo la tutela delle prestazioni professionali per attività espletate da liberi professionisti rese nell'interesse della Pubblica Amministrazione relativamente a istanze presentate per conto di privati o imprese.

L'articolo 2 pone delle regole alle prestazioni rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione stabilendo al comma 1, che non è consentito in alcun modo, da parte della PA, condizionare la corresponsione dei compensi ai professionisti per forniture e servizi svolti, nonché di prevedere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.
Viene inoltre stabilito che qualsiasi compenso, è determinato sulla base dei parametri fissati dalla normativa nazionale di riferimento relativamente alle diverse professioni esercitate e che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (commi 2 e 3).

L'articolo 3 prevede per il settore edilizio, che la presentazione di tutte le istanze autorizzative presso gli enti pubblici e le comunicazioni di inizio lavori devono essere corredate da lettera di affidamento dell'incarico debitamente sottoscritta dal committente e dal progettista incaricato.

L'articolo 4 stabilisce che l'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente e che, solo nel caso del processo edilizio, la comunicazione di fine lavori, deve essere corredata di dichiarazione controfirmata tra il titolare ed il tecnico abilitato nel quale si attesti l'avvenuto pagamento della prestazione professionale diventando altresì parte integrante per il rilascio di agibilità.

L'articolo 5 stabilisce che, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile.

L'articolo 6 reca l'entrata in vigore.

In allegato il testo del Ddl.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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