DPCM Investimenti: 35,5 miliardi di euro per infrastrutture e edilizia

05/02/2019

Sulla Gazzetta ufficiale n 28 del 2 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 recante “Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Si tratta della ripartizione del Fondo di 35,53 miliardi di euro per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa; il fondo è ripartito tra i vari ministeri in 16 anni dal 2018 al 2033, così come di seguito indicato:

  • 800 milioni di euro per l'anno 2018,
  • 1.615 milioni di euro per l'anno 2019;
  • 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
  • 2.480 milioni di euro per l'anno 2024;
  • 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

In realtà i citati superiori importi relativi alle varie annualità devono intendersi ridotti, per effetto dell’utilizzazione a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 (cd. Decreto-legge Genova) come qui di seguito indicato:

  • 717 milioni di euro per l'anno 2018,
  • 1.420 milioni di euro per l'anno 2019;
  • 2.143 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 2.150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023;
  • 2.450 milioni di euro per l'anno 2024;
  • 2.470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
  • 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033.

Le risorse vanno ripartite tra i seguenti settori di spesa:

  • trasporti e viabilità;
  • mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
  • infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
  • ricerca;
  • difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
  • edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
  • attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
  • digitalizzazione delle amministrazioni statali;
  • prevenzione del rischio sismico;
  • investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
  • potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.

Il DPCM suddivide l’assegnazione delle risorse con riferimento a ciascuno dei settori di spesa individuati dalla norma. L’articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 prescrive che debbano anche essere individuati “gli interventi da finanziare ed i relativi importi” di destinazione delle risorse medesime, nonché, “ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi”. Il DPCM, invece, non indica gli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi.

Il comma 2 del DPCM dispone l’individuazione degli interventi nell’ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l’intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. Al riguardo si ricorda che il comma 140 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 74/2018, che i D.P.C.M. di riparto del fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il D.P.C.M., invece, rinvia invece il raggiungimento dell’intesa a un momento successivo, in relazione ai singoli interventi su cui risultasse necessaria la sua acquisizione.

È per questo che l’ffettivo sblocco dei 35,53 miliardi di euro servono anche decreti ministeriali per l'approvazione dei singoli programmi di spesa che dovranno essere approvati successivamente all’intesa con Regioni e Comuni coinvolti.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. In particolare, il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico dì progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Dall’esame dell’assegnazione delle risorse ai vari ministeri si evince che la maggior parte delle risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti (37,2 per cento), seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell’istruzione (10,2 per cento).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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