La IV Sezione civile del Tribunale di Milano con Ordinanza del 10
luglio 2007 ha confermato la precedente ordinanza con cui era stato
accolto il ricorso presentato da un condominio milanese, che si
vedeva installati dei tiranti nella propria proprietà per la
realizzazione delle paratie di un parcheggio sotterraneo di cinque
piani.
Il progetto prevedeva la realizzazione di un parcheggio di cinque
piani, per 243 posti auto, a confine di un edificio costruito nel
1939 (data l'epoca di edificazione dell'edificio senza strutture
portanti in cemento armato). Sempre il progetto prevedeva
l'immissione nel terreno di 99 tiranti.
Il condominio confinante aveva quindi presentato ricorso al
tribunale di Milano che aveva rilasciato una prima ordinanza con
cui si vietava l'installazione di tiranti o di altri manufatti nel
terreno del condominio.
Secondo il tribunale di Milano la soluzione che prevede l'utilizzo
di paratie tirantate non è l'unica soluzione progettuale
ammissibile e pertanto ha accolto il ricorso del condominio.
Inoltre sempre secondo il tribunale sussistono tutte le condizioni
previste dall'art. 1170 del Codice Civile che tutela il possessore
di un bene dalle molestie che lo stesso possa subire a opera di
terzi.
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