PARTICOLARITA' PER ALCUNI COMUNI

06/02/2006

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni”.
Il Decreto-Legge 1 febbraio 2006, n. 23 prevede che al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.
Per i proprietari degli immobili locati, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione.

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