Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Misure urgenti per i
conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio
abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in
determinati comuni”.
Il Decreto-Legge 1 febbraio 2006, n. 23 prevede che al fine di
contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali
assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in
comuni con più di un milione di abitanti, sono sospese, per sei
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento,
le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel
loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati
gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.
Per i proprietari degli immobili locati, il relativo reddito dei
fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito
imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di
sospensione legale dell'esecuzione.
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