La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del
Lavoro con Nota del 4 luglio 2007, prot. 8906, ha fornito ulteriori
chiarimenti riguardo l'articolo 36 bis comma 3 del D.l. n. 223,
convertito nella Legge 248 del 4 agosto 2006.
L'articolo 36 bis comma 3 del D.l. n. 223, convertito nella Legge
248 del 4 agosto 2006 prevede l'obbligo per tutte le imprese edili,
di dotare i propri dipendenti e collaboratori, di apposito
tesserino di riconoscimento.
I primi chiarimenti sono stati forniti l'anno precedente con
Circolare 29 del 28 settembre 2006 in cui è stato stabilito che "il
campo di applicazione della previsione va individuato con
riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui
all'Allegato I del D.Lgs. 494/1996". Con la nota viene precisato
che l' obbligo di esporre la tessera di riconoscimento è valido
solo nel caso in cui gli operai operino all'interno di cantieri
edili rientranti in questa casistica:
- 1. lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti
o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno
o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di
sterro.
- 2. lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la
riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e
il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui
al comma 1 o all'allegato II.
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