19/02/2019
Con Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019" l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fissato entità e modalità di versamento relative al contributo 2019 da versare per la partecipazione alle procedure di gara.
Con la delibera vengono definiti:
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC i seguenti soggetti pubblici e privati:
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile dall’ANAC (allegato alla nuova delibera). I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.
Stazioni appaltanti e operatori economici obbligati al versamento a favore dell'ANAC dovranno versare i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:
Importo posto a base di gara (I) |
Quota
stazioni appaltanti |
Quota
operatori economici |
I < € 40.000 |
Esente
|
Esente
|
€ 40.000 ≤ I < € 150.000 |
€ 30,00
|
Esente
|
€ 150.000 ≤ I < € 300.000 |
€ 225,00
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€ 20,00
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€ 300.000 ≤ I < € 500.000 |
€ 35,00
|
|
€ 500.000 ≤ I < € 800.000 |
€ 375,00
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€ 70,00
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€ 800.000 ≤ I < € 1.000.000 |
€ 80,00
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€ 1.000.000 ≤ I < € 5.000.000 |
€ 600,00
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€ 140,00
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€ 5.000.000 ≤ I < € 20.000.000 |
€ 800,00
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€ 200,00
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I ≥ € 20.000.000 |
€ 500,00
|
Le società organismo di attestazione sono tenute a versare a favore dell’ANAC un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Le Stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005.
Le società organismo di attestazione sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2019.
Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it