28/02/2019
Dal 6 marzo 2019 sarà possibile inviare la domanda del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, come previsto dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4.
A tal fine, l'INPS ha messo a disposizione il modulo in pdf per presentare la domanda (scarica il modulo in pdf) per poter ricevere i primi accrediti sulle apposite card già dalla metà di aprile.
A decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il Reddito di Cittadinanza (RdC) quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni.
Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti giovani con meno di 26 anni, ovvero adulti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare, è prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. I suddetti patti possono prevedere l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Sono esclusi dai suddetti obblighi:
Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dal presente modello di domanda.
La quota A integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la predetta soglia è elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.
Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.
In caso di mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.
Il parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.
Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 6, del d.l. n. 4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC, qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.
Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.
Cittadinanza e Residenza (art. 2, comma 1,
lettera a), del d.l. n. 4/2019)
I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la
prestazione che dovrà essere:
È altresì prevista la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. Requisiti economici (art. 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del d.l. n. 4/2019).
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
In sede di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che non sono intervenute variazioni relative al possesso di beni durevoli e al patrimonio immobiliare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE.
Non hanno diritto alla prestazione RdC/PdC i nuclei familiari tra i cui componenti sono presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa (art. 2, comma 3, del d.l. n. 4/2019).
Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE (art. 2, comma 8, del d.l. n. 4/2019).
Eventuali omissioni e/o difformità dell’ISEE, relative a redditi autodichiarati in relazione a dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), saranno comunicate da INPS via e-mail o sms al richiedente la prestazione che, entro 30 giorni, potrà presentare all’INPS documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, pena reiezione della domanda.
Qualora uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto, tramite gli appositi modelli RdC/PdC – Com.
Così, ad esempio, per l’ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l’attività di lavoro da comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo ISEE che verrà rilasciato dall’INPS, prevede l’aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all’anno precedente (2018).
Nei casi in cui, in sede di presentazione della domanda di RdC, ad esempio, nel mese di aprile 2019, sia stata dichiarata un’attività subordinata che si protragga nel corso dell’anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC – Com Esteso dovrà essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021).
Attenzione
Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso i CAF ovvero
telematicamente su www.redditodicittadinanza.gov.it, con Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, il
modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente
alla domanda barrando l’apposita casella del Quadro E del modulo
RdC/PdC.
Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l’apposita casella del Quadro E, il modello RdC/PdC – Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso tramite il CAF, solo dopo che l’INPS abbia assegnato un identificativo alla domanda di RdC/PdC ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda.
Se l’attività lavorativa autonoma, d’impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la presentazione del modello RdC/PdC – Com Esteso deve avvenire presso i CAF entro 30 giorni dall’inizio di tale attività, pena decadenza.
Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la compilazione del modello RdC/PdC – Com Esteso dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare.
Ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili (art. 8, comma 4, del d.l. n. 4/2019).
È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni, ogni variazione relativa a patrimonio immobiliare e beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. In particolare, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato ad esempio l’acquisto di una seconda casa che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli ecc., intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti illustrati sopra.
Per approfondimenti: www.inps.it; www.lavoro.gov.it.