Fatturazione elettronica: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

07/03/2019

Come funzionano le norme sulla fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati?Un soggetto non residente ha l’obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive?Un soggetto non residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente?Qual è l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore?Il soggetto non residente è escluso dagli obblighi di trasmissione del c.d. esterometro (art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015)?

A rispondere a queste domande ci ha pensato direttamente l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 67 del 26 febbraio 2019 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica.

Di seguito i dubbi dell'istante e le risposte dell'Agenzia delle Entrate.

Domanda 1

I soggetti residenti e stabiliti in Italia ha l’obbligo o solo la facoltà di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati?

Risposta 1

L'Agenzia ha ribadito i chiarimenti di cui alla FAQ n. 30 (pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it) secondo cui “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015”.

Domanda 2

Un soggetto non residente ha l’obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive?

Risposta 2

Per rispondere a questa domanda, le Entrate hanno confermato che un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.

Domanda 3

Un soggetto non residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente?

Risposta 3

Il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione ex articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.

Domanda 4

Qual è l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore?

Con la locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Domanda 5

Il soggetto non residente è escluso dagli obblighi di trasmissione del c.d. esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127?

Risposta 5

I destinatari dell’obbligo di presentazione dell’esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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