08/03/2019
Il decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione convertito dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, confermando nell’articolo 6 la soppressione, dall’1 gennaio 2019, del SISTRI e dell'obbligo di versare i contributi previsti, ha introdotto il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono:
Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori, verranno fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente.
Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro
elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita
attraverso gli adempimenti di cui agli articoli
188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 (compilazione dei
formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione
del MUD), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs.
205/2010, con le relative sanzioni.
Rimane valida la possibilità, prevista dall'articolo 194-bis del
D.lgs. 152/2006, di compilare e tenere registro di carico e scarico
e formulari anche in formato digitale: il Ministero
dell'Ambiente potrà, a questo fine, predisporre il formato degli
adempimenti.
L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà, a decorrere dal 2020 e al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, il versamento – ad apposito capitolo del bilancio dello Stato – di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, di ammontare che verrà fissato dal Decreto, da aggiornare ogni 3 anni.
La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi, stabiliti al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, con il decreto sopra citato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it