ANAC: Nuove indicazioni operative ai Comuni per l’affidamento di servizi di pubblica illuminazione

11/03/2019

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con il Comunicato del 27 febbraio 2019 recante “Indicazioni operative per l’affidamento  del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche  amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di  illuminazione pubblica”, torna sul tema dei servizi di pubblica illuminazione, ribadendo le precedenti indicazioni operative già diramate nel 2016, per fornire ulteriori indicazioni relative agli adempimenti obbligatori cui sono tenuti i Comuni nello svolgimento di attività contrattuali riferite a tali tipologia di prestazioni.
Si tratta di incombenti per lo più finalizzati a sanare riscontrate anomalie e carenze amministrative concernenti gli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, quelli contributivi o che riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari.

In continuità con le indicazioni contenute nel Comunicato del 14 settembre 2016, avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, ha condotto nell’ultimo biennio una specifica indagine per l’approfondimento delle modalità di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche  amministrazioni.

Le risultanze istruttorie hanno rivelato molteplici criticità nelle procedure di approvvigionamento di tali servizi, rispetto alle quali si pone ora l’esigenza di ribadire le indicazioni già diramate alle stazioni appaltanti nel Comunicato del 2016, soprattutto per gli incombenti inerenti  l’acquisizione del CIG e correlati adempimenti finalizzati a sanare l’omessa  acquisizione o la regolarizzazione di CIG acquisiti e non perfezionati.

Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti da  ultimo espletati riguardano in sintesi le seguenti violazioni:

  • violazione delle disposizioni vigenti in materia di  tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa  acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora  per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del  CIG;
  • violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità,  previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi  oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016); 
  • omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per  mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;
  • ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei  servizi di pubblica illuminazione;
  • violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti  di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n.  163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
  • mancato avvio delle procedure di riscatto degli  impianti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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