Sabato scorso 25 agosto è entrata in vigore la
legge 3 agosto
2007, n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia” pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 10 agosto.
La legge si compone di dodici articoli e precisamente
dall’
articolo 1 con cui viene conferita al Governo la
delega per emanare entro nove mesi dalla entrata in vigore della
legge uno o più decreti nel rispetto di una serie di principi e
criteri generali tra i quali ricordiamo:
- il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, nel
rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 117 della Costituzione;
- l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di
rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare
pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti
lavorativi;
- la semplificazione degli adempimenti meramente formali in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
- il riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di
protezione individuale;
- la riformulazione e razionalizzazione dell’apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale;
- la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero
sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi
mirati;
- la revisione della normativa in materia di appalti;
Nei
successivi 11 articoli vengono definite misure
immediatamente operative tra le quali e precisamente le
seguenti.
Art. 2
Con il disposto dell’articolo in argomento, il pubblico ministero,
in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con
violazioni delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ne
dia immediata notizia all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione
di parte civile e dell’azione di regresso.
Art. 3
Vengono definite alcune modifiche al D.Lgs. n. 626/1994 e
precisamente agli articoli 7, 18 e 19 dello stesso.
Art. 4
Con l’articolo in argomento vengono dettate disposizioni
riguardanti la pubblica amministrazione e precisamente il
coordinamento dell`attività di vigilanza, i finanziamenti per
l’immissione in ruolo di personale e per il funzionamento e
potenziamento dell`attività ispettiva, i progetti sperimentali in
ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale per
favorire la conoscenza delle tematiche di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro.
Art. 5
Il presente articolo estende alla generalità delle imprese quanto
già previsto dall’art. 36-bis della legge n. 248/2006 per il
settore dell’edilizia in materia di sospensione dell`attività
imprenditoriale, ogni qual volta siano accertate le violazioni
prescritte dalla norma medesima.
Ricordiamo, altresì, che il Ministero del Lavoro, con la circolare
n. 10797 del 22 agosto scorso, ha impartito le prime istruzioni
operative e interpretative in materia.
Art. 6
Viene previsto, dal 1 settembre 2007, l’estensione a tutti i
settori produttivi degli obblighi in materia di tessera di
riconoscimento già in atto nel settore delle costruzioni.
Art. 7
Viene riconosciuto agli organismi paritetici di cui all’art. 20 del
D.Lgs. n. 626/1994 e, quindi, nel settore delle costruzioni, ai
CPT, la possibilità di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti
nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi
finalizzati a valutare l’applicazione delle norme in materia di
sicurezza del lavoro.
Art. 8
Il comma 3 bis dell’articolo 86 del codice dei contratti di cui al
D.Lgs. n. 163/2006 è stato aggiunto dalla legge finanziaria e
prevede che, ai fini della valutazione delle anomalie delle
offerte, il valore economico dell’offerta stessa debba essere
adeguato al costo del lavoro. Il valore economico dell’offerta
dovrà essere, dunque, adeguato e soddisfacente non solo rispetto al
costo del lavoro ma anche al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo
rispetto all`entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture.
Art. 9
Il D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche per tutta una serie di reati commessi da
dipendenti o soggetti investiti di funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione. Con il presente articolo, la
responsabilità amministrativa è estesa ai casi di omicidio colposo
e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro.
Art. 10
A decorrere dal 2008 e per il biennio 2008-2009 è previsto a favore
dei datori di lavoro un credito di imposta nella misura massima del
50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a
programmi e percorsi formativi in materia di sicurezza sul
lavoro.
Art. 11
La legge n. 296/06, meglio nota come finanziaria 2007, prevedeva,
al comma 1198, nei confronti dei datori di lavoro che avessero
presentato istanza di regolarizzazione, la sospensione per un anno
di ispezioni e verifiche da parte degli organi di vigilanza anche
con riferimento alle norme poste a tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori. Con il presente articolo, ferma restando
l’esenzione dai controlli per le altre materie oggetto di
regolarizzazione, si esclude dalla stessa esenzione la materia
della sicurezza e salute sul lavoro.
Art. 12
Con il presente articolo viene autorizzato il Ministero del lavoro
ad immettere in servizio 300 nuovi ispettori del lavoro, a partire
dal gennaio 2008.
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