COMMENTO ALLA NUOVA LEGGE N. 123

31/08/2007

Sabato scorso 25 agosto è entrata in vigore la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto.
La legge si compone di dodici articoli e precisamente dall’articolo 1 con cui viene conferita al Governo la delega per emanare entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge uno o più decreti nel rispetto di una serie di principi e criteri generali tra i quali ricordiamo:
  • il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
  • l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi;
  • la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale;
  • la riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale;
  • la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
  • la revisione della normativa in materia di appalti;
Nei successivi 11 articoli vengono definite misure immediatamente operative tra le quali e precisamente le seguenti.

Art. 2
Con il disposto dell’articolo in argomento, il pubblico ministero, in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazioni delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ne dia immediata notizia all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.

Art. 3
Vengono definite alcune modifiche al D.Lgs. n. 626/1994 e precisamente agli articoli 7, 18 e 19 dello stesso.

Art. 4
Con l’articolo in argomento vengono dettate disposizioni riguardanti la pubblica amministrazione e precisamente il coordinamento dell`attività di vigilanza, i finanziamenti per l’immissione in ruolo di personale e per il funzionamento e potenziamento dell`attività ispettiva, i progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale per favorire la conoscenza delle tematiche di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5
Il presente articolo estende alla generalità delle imprese quanto già previsto dall’art. 36-bis della legge n. 248/2006 per il settore dell’edilizia in materia di sospensione dell`attività imprenditoriale, ogni qual volta siano accertate le violazioni prescritte dalla norma medesima.
Ricordiamo, altresì, che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10797 del 22 agosto scorso, ha impartito le prime istruzioni operative e interpretative in materia.

Art. 6
Viene previsto, dal 1 settembre 2007, l’estensione a tutti i settori produttivi degli obblighi in materia di tessera di riconoscimento già in atto nel settore delle costruzioni.

Art. 7
Viene riconosciuto agli organismi paritetici di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 e, quindi, nel settore delle costruzioni, ai CPT, la possibilità di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 8
Il comma 3 bis dell’articolo 86 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 è stato aggiunto dalla legge finanziaria e prevede che, ai fini della valutazione delle anomalie delle offerte, il valore economico dell’offerta stessa debba essere adeguato al costo del lavoro. Il valore economico dell’offerta dovrà essere, dunque, adeguato e soddisfacente non solo rispetto al costo del lavoro ma anche al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all`entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Art. 9
Il D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per tutta una serie di reati commessi da dipendenti o soggetti investiti di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione. Con il presente articolo, la responsabilità amministrativa è estesa ai casi di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Art. 10
A decorrere dal 2008 e per il biennio 2008-2009 è previsto a favore dei datori di lavoro un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 11
La legge n. 296/06, meglio nota come finanziaria 2007, prevedeva, al comma 1198, nei confronti dei datori di lavoro che avessero presentato istanza di regolarizzazione, la sospensione per un anno di ispezioni e verifiche da parte degli organi di vigilanza anche con riferimento alle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Con il presente articolo, ferma restando l’esenzione dai controlli per le altre materie oggetto di regolarizzazione, si esclude dalla stessa esenzione la materia della sicurezza e salute sul lavoro.

Art. 12
Con il presente articolo viene autorizzato il Ministero del lavoro ad immettere in servizio 300 nuovi ispettori del lavoro, a partire dal gennaio 2008.

A cura di Paolo Oreto


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