Il Consiglio dell’Anac (Autorità Nazionale
AntiCorruzione) con la delibera n. 140 del 27 febbraio 2019
in riferimento alle Linee guida n. 4 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
considerato che:
- l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti
pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante
può non richiedere la garanzia definitiva non fa
riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di
appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui
all’articolo 36 comma 2, lettera a) del Codice dei
contratti pubblici, ossia degli “affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro” affidati
“mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”, per
i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo
inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto,
- l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei
contratti pubblici richiama gli appalti di importo
inferiore a 40.000 euro assegnati mediante affidamento
diretto,
ha chiarito che nei casi di contratti di importo
inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse
dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono
tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui
all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia
definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei
contratti pubblici.
A cura di arch.
Paolo Oreto
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