15/03/2019
Il CNI (Consiglio nzionale degli Ingegneri) con la circolare n. 361 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto “Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate”, ha segnalato che nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio scorso sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) che prevedono l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco”.
Con il nuovo decreto vengono introdotti due elementi:
1. L'ampliamento del campo di applicazione
Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione dì alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare:
2. L' obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dci "criteri tecnici di prevenzione incendi".
Il decreto di modifica interviene sulla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:
Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.
Le modifiche, che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, pongono fine al periodo transitorio (di circa quattroanni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.
Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
In allegato la circolare n. 361 del 13 marzo 2019 ed il relativo allegato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it