Sembra ormai certo che il Consiglio dei Ministri di questa
settimana (dovrebbe essere quello del prossimo mercoledì) approverà
uno dei due atti che porterà alla totale rivisitazione del
Codice dei contratti pubblici.
Si tratta del decreto-legge #sbloccacantieri
subito in vigore e propedeutico ad un successivo riordino di tutta
la normativa sugli appalti che dovrebbe essere realizzato con un
decreto legislativo successivo ad una legge delega
contenente principi e criteri che lascerebbero al Governo la
possibilità di scegliere la via della riscrittura integrale del
Codice o la sua correzione ed integrazione. Ciò che è
ormai certa è l'integrale sostituzione dell’attuale soft
law dell’Anac (con provvedimenti vincolanti e non
vincolanti) che, in verità, mentre da una parte ha avuto la
peculiarità di essere modificata ed integrata in tempi brevi,
dall'altra ha creato una regolamentazione a pioggia di
difficile lettura. Si parla già di un ritorno al
passato con un unico o più regolamenti attuativi (rigidi e
non flessibili) del tipo del previgente Regolamento n. 207/2010 in
parte ancor oggi in vigore.
Dopo una serie di incontri sul tema delle opere pubbliche e del
decreto #sbloccacantieri tenuti venerdì 15 marzo
(meno male che non era il 17) a Palazzo Chigi dal Governo con
i Presidenti delle Regioni, Anci e Upi, con Ance,
Confindustria, Cna e Confartigianato e con i sindacati Cgil, Cisl,
Uil, Ugl, Usb, Confsal, Confael abbiamo letto sulla carta
stampata ed ascoltato sulle televisioni di tutto e di più ed, in
particolare, nei giornali c'era chi denigrava il decreto-legge per
il fatto stesso che contiene all’interno misure emergenziali con
una “deregulation rischiosa” e con la rischiosa apertura
“ad una riduzione dei controlli e delle garanzie favorendo la
strada alla corruzione” ed, anche che “il governo che
nutre un pregiudizio ideologico verso le opere pubbliche al punto
da aver imposto a tappeto cervellotiche anali costi-benefici grazie
a cui si paralizzano le maggiori infrastrutture come la
Torino-Lione, rendendosi però conto che il prodotto interno lordo
sta precipitando decide di consegnare quasi tutti gli appalti alle
procedure di emergenza” e chi, invece, è certo che il
decreto-legge sia la panacea di tutti gli attuali
mali.
Fatta questa premessa non ci resta, adesso, che tratteggiare
quelli che riteniamo i ritocchi più importanti al Codice contenuti
nelle schede di supporto al decreto-legge
#sbloccacantieri che dovrebbe essere approvato nei prossimi
giorni e che interviene con alcune modifiche che, tra l’altro,
inseriscono:
- la possibilità di affidamento di lavori non soltanto di
manutenzione ordinaria ma, anche, straordinaria sulla base del
progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e
di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso (sostituzione dell’art. 23,
comma 3-bis);
- la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
natura professionale a carico dell’amministrazione di
appartenenza in caso di verifica della progettazione affidata a
dipendenti interni (inserimento nell’art. 26 del comma
5-bis);
- la previsione dell’obbligatorietà dell’inserimento dei
criteri ambientali minimi soltanto nelle opere di importo superiore
alla soglia comunitaria (modifica dell’art. 34, comma
3);
- la risoluzione della procedura d’infrazione nei confronti
dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n.
2018/2273 del 25 gennaio 2019, con modifiche, nel caso di
appalti aggiudicati anche non contemporaneamente per lotti
distinti, atte a computare il valore complessivo stimato
degli appalti sulla totalità di tali lotti (modifica dell’art. 35,
commi 9 e 10);
- l'estensione dell’ambito di applicazione
dell’anticipazione da corrispondere all’appaltatore anche
ai servizi e alle forniture (modifica dell’art. 35, comma
18);
- l'estensione a regime delle previsioni transitorie di
innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti senza
gara di cui all’art. 1, comma 912 della L .n. 145/2018
(modifica dell’art. 36, commi 1 e 2);
- la semplificazione e implementazione dell’accesso delle micro,
piccole e medie imprese con incentivazione degli aspetti della
territorialità e della filiera corta (inserimento nell’art. 36 del
comma 6-bis);
- il chiarimento dei requisiti che deve possedere
l’operatore economico in tema di appalto integrato di progettazione
ed esecuzione, assicurando, inoltre, certezza dei
pagamenti per il progettista che collabora con l’appaltatore
attraverso la previsione dell’obbligo del pagamento diretto del
progettista stesso (modifica dell’art. 59, comma 1-bis ed
inserimento del comma 1-quater);
- la rimodulazione delle modalità di individuazione dei
membri delle commissioni nel caso di aggiudicazioni con il criterio
dell’offerta econmicamente più vantaggiosa al fine di non
rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed assicurare lo
svolgimento delle stesse anche la previsione in esame se non
modificata, comporterebbe elevati costi aggiuntivi per le Stazioni
appaltanti. Di fatto nel caso di importi fino a 1ml di Euro i
commissari potranno essere tutti interni compreso il presidente,
per importi da 1 ml e fino alla soglia comunitaria solo il
presidente sarà estratto a sorte dall’albo ANAC ed esterno
all’amministrazione mentre, per ultimo, per importi sopra soglia i
componenti della commissione dovranno essere tutti esteri
(integrale sostituzione dell’art. 77);
- l'estensione della facoltà di utilizzo del criterio del
prezzo più basso per i lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria quando l’affidamento degli stessi avviene, in
generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di
manutenzione ordinaria: infatti, in tali ipotesi appare oneroso e
anti economico l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (modifica dell'art. 95, comma 4);
- la modifica degli algoritmi relativi alla soglia di
anomalia (sostituzione dell’art. 97, comma 2);
- l'eliminazione, nel subappalto, dell’obbligo di non
superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori con il limite del 30 per cento
applicato alla sola categoria prevalente ed eliminazione
dell’obbligo di non superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo anche per i lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica e ciò al fine di
risolvere parte della procedura d’infrazione nei confronti
dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n.
2018/2273 (modifica dell’art. 105, commi 2 e 4 ed abrogazione del
comma 6);
- l'incentivazione di alcune attività, espletate
all’interno dell’amministrazione, connotate da un maggiore
impegno e responsabilità con l’inserimento per i pubblici
dipendenti delle attività di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, di verifica preventiva della progettazione all’interno
di quelle attività incentivate con la percentuale del 2%
(modifica dell’art. 113, commi 2 e 3).
In allegato il testo delle
schede di supporto al decreto-legge
#sbloccacantieri.
A cura di Arch.
Paolo Oreto
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