IL TAR DICE NO A PROGETTI ELABORATI DA TERZI

03/09/2007

Con sentenza n. 7283, lo scorso 31 luglio il Tar del Lazio, sezione Roma, si è espresso su uno degli aspetti più controversi delle procedure di affidamento di opere pubbliche.
Secondo quanto espresso nella sentenza, poi, le pubbliche amministrazioni non possono ricevere progettazioni di opere pubbliche elaborate da terzi soggetti che le mettono a loro disposizione: esiste, invece, l’obbligo di procedere ad una progettazione interna o, comunque, secondo le modalità espresse nel Codice Unico dei Contratti, di qui al D.Lgs. n. 163/2006.
In altri termini, soggetti estranei all’amministrazione competente non possono affidare l’elaborazione del progetto definitivo dell’opera pubblica e poi “donare” il progetto alla Regione, mentre ben possono disporre un finanziamento in favore della Regione che serva a coprire in tutto o in parte i costi della progettazione che la Regione stessa avrà provveduto ad affidare sulla base di una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs. 163/2006.

Capita, invece, che le pubbliche amministrazioni acquisiscano a scatola chiusa dei progetti elaborati da soggetti privati procedendo, poi, al successivo affidamento dei lavori. Secondo il tar del Lazio, invece, questo non è possibile: la progettazione di un’opera pubblica, infatti, deve essere affidata dall’amministrazione competente e non da altri soggetti, nel pieno rispetto dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006.
Previa certificazione del responsabile del procedimento, circa l’impedimento alla progettazione da parte dei dipendenti dell’ufficio tecnico, poi, si può procedere ad una gara, secondo, comunque, il dettato del codice.

Al di fuori della norma, quindi, esiste una sorta di “divieto assoluto” all’acquisizione di progettazioni da terzi.
La fase della progettazione è intrinsecamente legata a quelle dell’affidamento e dell’esecuzione e deve essere svolta dalla stessa amministrazione competente ad occuparsi dell’affidamento dell’opera e della sua esecuzione.

E’ il titolare della potestà pubblica che deve agire per perseguire l’interesse pubblico affidato alle sue cure dalla norma attributiva del potere e, nell’ipotesi in cui sia necessario affidarsi a professionisti esterni, occorre avviare una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi ai quali il “codice” è ispirato, vale a dire la scelta del “miglior contraente” possibile sotto il profilo qualitativo ed economico e la tutela della libertà di concorrenza tra tutte le imprese del settore potenzialmente interessate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’incarico.

Anche a prescindere dalla considerazione che già nella configurazione civilistica dell’istituto della gestione dell’affare altrui è necessario che l’interessato sia assente o impedito e, quindi, effettivamente impossibilitato ad intervenire di persona (c.d. absentia domini), dalla richiamata normativa di cui al D.Lgs. 163/2006 emerge una vera e propria prohibitio legis a che sia un soggetto diverso dall’amministrazione interessata ad avviare e gestire il procedimento volto all’affidamento di un incarico di progettazione di un’opera pubblica.
Occorre pertanto escludere che nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero di progettazione per la realizzazione di un’opera pubblica, sussista la possibilità di una negotiorum gestio in favore della pubblica amministrazione interessata.

A cura di Paola Bivona


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