#SbloccaCantieri e Riforma Codice dei contratti: cancellata la soft law con ritorno (ma quando?) al Regolamento unico

20/03/2019

Mentre oggi alle ore 14 è convocato il Consiglio dei Ministri con all’ordine del giorno, tra l’altro l’approvazione di 13 decreti-legge su vari argomenti tra i quali quello relativo alle modifiche urgenti al Codice dei contratti rubricato “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” (c.d. #sbloccacantieri) e mentre sembra si siano placate le scaramucce tra i due vicepremier del Governo gialloverde su alcuni contenuti del decreto stesso, non possiamo non evidenziare come il Governo abbia deciso di cancellare la soft law che era alla base del vigente codice dei contratti modificando tutti gli articoli che contenevano all’interno riferimenti ai provvedimenti attuativi dell’Anac.

Nell'analisi dello #sbloccacantieri, la domanda che mi sono posto è “Con la cancellazione di tutti i provvedimenti dell’Anac attualmente in vigore cosa succederà?” La risposta l’ho trovato nel comma 27-octies dell’articolo 216 inserito dallo #sbloccacantieri in cui, di fatto, è affermato che sino a quando non entrerà in vigore il nuovo Regolamento continueranno ad applicarsi gli atti adottati con le previgente disposizioni con la precisazione che “A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7-bis sono abrogati e comunque cessano di avere efficacia gli atti già adottati in attuazione delle disposizioni indicate al primo periodo, nonché gli atti emanati, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, in contrasto con le disposizioni del predetto regolamento”. In pratica, quindi, resterà tutto immutato sino a quando non entrerà in vigore il nuovo Regolamento.

Non è, quindi, possibile parlare di ritorno immediato al Regolamento unico per il semplice fatto che bisognerà prima attendere che lo stesso sia pronto e vigente. Certamente il nuovo Governo sarà più bravo di quelli in carica quando sono stati predisposti il Regolamento n. 554/1999 ed il Regolamento n. 207/2010 che sono stati emanati rispettivamente 5 anni dopo l’entrata i vigore della legge n. 109/194 e 4 anni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006.

Così facendo il Governo non farà altro che continuare a dilatare il periodo transitorio che, iniziato con l’entrata in vigore del Codice dei contratti, avrebbe dovuto avere fine con l’emanazione di tutti i provvedimenti attuativi a carico dei Ministeri previsti dal Codice stesso che sono stati, non si capisce perché, stoppati da quasi un anno; il periodo transitorio continua dunque con la vigenza di tutti i provvedimenti sino ad ora emanati da parte dell’ANAC e di quella parte di Regolamento n. 207/2010 ancora in vigore con la speranza che alla originaria confusione non se ne aggiunga altra.

Segnaliamo, infine, alcune novità, relativamente alle modifiche al Codice dei contratti, introdotte nel decreto-legge e precisamente:

  • la previsione del pagamento diretto per i progettisti in caso di ricorso all'appalto integrato;
  • la modifica sugli incentivi del 2% ai tecnici della Pubblica amministrazione che, adesso, potranno utilizzare tale incentivo anche per la progettazione;
  • la possibilità di affidare i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria su progetto definitivo invece che esecutivo;
  • la possibilità di applicare sempre il massimo ribasso negli appalti di lavori sino alla soglia comunitaria mentre per gli appalti di servizi di architettura e di ingegneria sembra che resti soltanto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • la riduzione dei sistemi di calcolo della soglia di anomalia ad uno solo con l’introduzione di alcune variabili individuate dopo l'apertura delle offerte;
  • la sostituzione del DGUE con formulari standard;
  • l’estensione a tutti i tipi di appalto compresi servizi e forniture dell’anticipazione del 15% del prezzo;
  • l’eliminazione, nel subappalto, dell’indicazione la terna con la conferma, invece, del tetto della percentuale del 30%;
  • la conferma dell'albo dei commissari (nel caso del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) gestito dall'ANAC, ma con la novità che in taluni casi, le stazioni appaltanti potranno nominare commissari interni;
  • la revisione radicale, nel caso di ricorsi, del rito superaccelerato degli appalti.

In allegato il testo a fronte con gli articoli del Codice modificati dallo #SbloccaCantieri unitamente alla Bozza Decreto Sblocca Cantieri. Vi terremo aggiornati dopo il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio.

A cura di arch. Paolo Oreto



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