Arrivano alcune modifiche al Regolamento unico in
materia di esercizio del potere sanzionatorio per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. Sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 26
marzo 2019 è stata pubblicata la
delibera ANAC n. 164 del 27 febbraio 2019 recante
“Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del
potere sanzionatorio da parte dell’Autorità, ora disciplinato
dall’articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016,
con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento”,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2019.
In pratica co la nuova delibera vengono modificati gli articolo
6 e 7 del Regolamento originariamente pubblicato con
Provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 26 febbraio
2014 già modificato:
- dalla Delibera ANAC 10 febbraio 2016, n. 115
recante "Modifica del Regolamento unico in materia di esercizio
del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità mediante
abrogazione espressa dell’Allegato 1 rubricato “Metodo di calcolo
per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73 dpr n. 207/2010” e
conseguente riformulazione dell’art. 44 del citato
Regolamento" con il quale ha modificato il Regolamento unico
del 26/02/2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio
mediante abrogazione espressa dell’Allegato 1 rubricato “Metodo di
calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73 dpr n.
207/2010” e conseguente riformulazione dell’art. 44 del citato
Regolamento;
- dalla delibera ANAC 13 settembre 2017, n.
949 , in riferimento alle previsioni contenute
nell’articolo 213, comma 13 del Codice dei contratti di cui al
d.lgs. n. 50/2016 in cui è precisato, tra l’altro, che l’ANAC deve,
con propri atti disciplinare i procedimenti sanzionatori di sua, ha
deciso di applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in
cui la violazione accertata, non preveda l’applicazione della
misura interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli
casi in cui non vi sia accertamento dell’elemento soggettivo della
gravità della violazione.
Con la nuova delibera 27 febbraio 2019, n.
164, l’ANAC, rilevato che, con decisione del 7
febbraio 2019, è stato deliberato di adottare misure di
semplificazione dei procedimenti sanzionatori conseguenti alle
violazioni all’obbligo informativo poste in essere dai responsabili
del procedimento operanti presso le Stazioni appaltanti di cui
all’art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 50/2016,
ha proceduto alla modifica degli articoli 7 e 8 del provevdimento
nel senso che:
- all’articolo 7 è stato aggiunto il comma 3,
recante la seguente indicazione: “Nei procedimenti volti a
sanzionare l’omissione dell’obbligo informativo verso l’Autorità
posto in essere da responsabili di stazioni appaltanti, l’audizione
è disposta d’ufficio, per sole necessità istruttorie, dal dirigente
dell’unità responsabile del procedimento”;
- all’articolo 8 è stato aggiunto il comma 5,
recante la seguente indicazione: “La comunicazione di cui al comma
3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l’omissione
dell’obbligo informativo verso l’Autorità posta in essere da
responsabili di stazioni appaltanti”.
Nel ricordare che l’originario allegato 1
rubricato “Metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni
ex art. 73 dpr n. 207/2010” è stato abrogarto dal Delibera
ANAC 10 febbraio 2016, n. 115, che, contestualmente ha, anche,
sostituito l’articolo 44 del provevdimento, alleghiamo il testo del
Provvedimento dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 26
febbraio 2014 coordinato con le modifiche
introdotte:
A cura di Redazione
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