Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP): mancata indicazione nominativo giovane professionista non è causa di esclusione

02/04/2019

La mancata indicazione del nominativo del giovane professionista non può costituire causa di esclusione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) da una procedura di gara.

Lo ha chiarito la Delibera n. 1178 del 19 dicembre 2018, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha risposto all'istanza di parere di precontenzioso riguardante l'esclusione da una procedura di gara di una RTP.

I fatti

L’ing. Tizio, mandatario di un costituendo RTP invitato a una procedura negoziata, lamentava l’esclusione del raggruppamento per “non avere inserito fra i mandanti il giovane professionista”, e chiede all’ANAC se tale soggetto doveva essere necessariamente un mandante del RTP e se, in tal caso, fosse possibile integrare il documento di passoe e la dichiarazione di impegno, tramite soccorso istruttorio, in modo da inserire fra i mandanti il nominativo del giovane professionista, comunque già indicato nella documentazione amministrativa.

L’Amministrazione disponeva l’esclusione del RTP istante, poiché “sia nella dichiarazione d’impegno per la costituzione del RTP che nel PASSOE vengono riportati dati di un giovane professionista differente da quello indicato nella manifestazione d’interesse, determinando così un operatore differente da quello invitato alla procedura”.

Il parere dell'Anticorruzione

L’Anac, ritenendo che la questione de qua possa decidersi ex. Art.10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, di cui all’art. 211, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha così statuito:

  • il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo;
  • la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista nel modello di passoe non poteva costituire causa di esclusione del concorrente dalla procedura.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto alla base del suo iter motivazionale sia le pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, sia i pareri dell’AVCP, di cui daremo contezza di seguito.

L’ANAC è giunta alle sopra esposte conclusioni facendo riferimento al principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza 1680 del 2 maggio 2016, in cui ha affermato che L'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 nel fare riferimento alla "presenza", quale progettista, di almeno un giovane professionista, non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l’avere (solo) sottoscritto il progetto”.

Tale assunto è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito (TAR Abruzzo Sez. I, 30 maggio 2018, n. 228) che ha richiamato il parere Avcp n. 209/2012 per evidenziare che “le considerazioni in esso contenute possono essere considerate ancora valide poiché sul punto l'attuale normativa è stata emanata in completa continuità con la precedente, senza introdurre significative modifiche sul punto”.

Precisamente il citato parere AVCP n.209/2012 (v. in tal senso anche parere n. 158 del 27 settembre 2012 e n. 84 del 5 maggio 2011) ha statuito che il giovane professionista non necessariamente deve far parte formalmente del raggruppamento di professionisti ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza.

In particolare, nel caso di specie, l’ANAC ha rilevato che “le motivazioni espresse nel provvedimento di esclusione del RTP istante non risultano chiare in quanto sia nella dichiarazione di impegno alla costituzione di RTP sia nei modelli di documentazione amministrativa sono indicati i medesimi dati relativi al giovane professionista ing…., mentre egli non risulta inserito nel modello di passoe. Si osserva tuttavia che, sebbene al fine di conseguire l’accreditamento mediante passoe nel sistema AVCPass, il concorrente debba specificare l’eventuale esistenza di una identità plurisoggettiva del concorrente, tuttavia la mancata produzione del passoe in sede di gara non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura (v. parere reso con delibera n. 175 del 21 febbraio 2018)”.

Inoltre, anche la disposizione normativa contenuta nell’art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive unicamente che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”, senza prescrivere nulla sulla posizione che lo stesso debba assumere nel RTP.

Alla luce delle considerazioni sovraesposte, né il dato normativo, né la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno fatto alcuna menzione dell’obbligatorietà della partecipazione del giovane professionista nel RTP; pertanto, la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista nel modello di passoe non può costituire causa di esclusione del concorrente dalla procedura, in quanto non tenuto ad assumere la veste di mandante e, per di più, il passoe non potrebbe costituire causa automatica di esclusione in quanto soggetto a soccorso istruttorio.

A cura Avv. Lucia Morciano
Ing. Pierluigi Ciardo



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