In attesa che il "salvo intese" dell'approvazione della prima
bozza metta d'accordo le due anime del Governo, riceviamo e
pubblichiamo la nuova bozza dello schema di Decreto-Legge recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali”, cosiddetto Decreto
#SbloccaCantieri.
La nuova bozza, modificata rispetto alla prima, è costituita da
5 articoli:
- Art. 1 - Modifiche al codice dei contratti
pubblici
- Art 2 - Disposizioni sulle procedure di
affidamento in caso di crisi di impresa
- Art. 2-bis - Misure per il partenariato
pubblico-privato
- Art. 3 - Disposizioni in materia di
semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in
zone sismiche
- Art. 4 - Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilità erariali
Le modifiche al Codice dei contratti
In attesa della definizione del disegno di legge delega che
modificherà più pesantemente o addirittura riscriverà completamente
il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti), lo #SbloccaCantieri apporta le modifiche ritenute
indifferibili, tra queste segnaliamo:
- appalto integrato per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;
- la possibilità per affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara di essere
anche affidatari delle concessioni di lavori
pubblici a condizione che il concedente adotti misure
adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla
loro partecipazione;
- modifiche delle soglie relative ai contratti
sottosoglia, in particolare è prevista:
- la possibilità di utilizzo della procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci operatori economici per i lavori di importo compreso tra
40.000 e 200.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b));
- viene eliminata la procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori
economici per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000
euro (soppressa la lett. c) dell'art. 36, comma 2);
- per i lavori di importo pari o superiore a 200.00
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 si
applicano le procedure aperte (art. 60), fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 97, comma 8 ("Per lavori, servizi e
forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo
più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i
commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci").
- Sostituzione del DGUE con formulari
standard mediante i quali richiedere e verificare il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale
ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o
all’ammissione;
- quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori, nel caso in cui la stazione appaltante
proceda con l'appalto integrato, i requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere
previsti nei documenti di gara; detti requisiti sono posseduti
dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di
offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per
prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti
per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti
requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di
progettazione;
- pagamento diretto al progettista in caso di appalto
integrato: nei casi in cui in cui l'operatore economico si
avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del
progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le
modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota
del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati
espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta,
previa approvazione del progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista indicato o
raggruppato;
- viene risolta l'empasse relativa all'albo dei
commissari di gara (la cui entrata in vigore è
stata più volte prorogata), prevedendo che in caso di
indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti
iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della
compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo
parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle
specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle
connesse competenze;
- nei motivi di esclusione dalle gara viene
eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna
riferita ad un subappaltatore;
- Attestazione SOA: per l'attestazione del
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e
tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è
quello relativo ai quindici anni antecedenti la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione;
- Criteri di aggiudicazione dell'appalto:
- viene previsto l'utilizzo esclusivo dell'OEPV per i
contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a
40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che
hanno un carattere innovativo;
- minor prezzo limitato a servizi e forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato;
- nell'OEPV viene eliminato il tetto del 30% per il punteggio
economico;
- Offerte anormalmente basse, sono modificati i
criteri per il calcolo delle offerte anomale;
- Incentivi per funzioni tecniche, viene
eliminato l'incentivo ai tecnici della p.a. per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e previsto
che lo stesso sia conferito per le attività di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della
progettazione;
- Subappalto:
- viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi
di sub-appaltatori;
- viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare
l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di
esclusione e previsto che provveda a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione;
- viene previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del
50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture;
- Contraente generale:
- per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la
formula del contraente generale, viene eliminato l'albo nazionale
dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di
direttore dei lavori e di collaudatore;
- viene previsto un sistema di qualificazione del contraente
generale.
In allegato la bozza dello schema di decreto legge.
A cura di Redazione
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