#SbloccaCantieri: estensione dell'appalto integrato, subappalto al 50%, eliminazione dell'indicazione della terna e tutte le modifiche al Codice dei contratti

08/04/2019

In attesa che il "salvo intese" dell'approvazione della prima bozza metta d'accordo le due anime del Governo, riceviamo e pubblichiamo la nuova bozza dello schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali”, cosiddetto Decreto #SbloccaCantieri.

La nuova bozza, modificata rispetto alla prima, è costituita da 5 articoli:

  • Art. 1 - Modifiche al codice dei contratti pubblici
  • Art 2 - Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
  • Art. 2-bis - Misure per il partenariato pubblico-privato
  • Art. 3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
  • Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

Le modifiche al Codice dei contratti

In attesa della definizione del disegno di legge delega che modificherà più pesantemente o addirittura riscriverà completamente il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), lo #SbloccaCantieri apporta le modifiche ritenute indifferibili, tra queste segnaliamo:

  • appalto integrato per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti;
  • la possibilità per affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione;
  • modifiche delle soglie relative ai contratti sottosoglia, in particolare è prevista:
    - la possibilità di utilizzo della procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b));
    - viene eliminata la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro (soppressa la lett. c) dell'art. 36, comma 2);
    - per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 si applicano le procedure aperte (art. 60), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 ("Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci").
  • Sostituzione del DGUE con formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione;
  • quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione;
  • pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato: nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato;
  • viene risolta l'empasse relativa all'albo dei commissari di gara (la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata), prevedendo che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze;
  • nei motivi di esclusione dalle gara viene eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore;
  • Attestazione SOA: per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
  • Criteri di aggiudicazione dell'appalto:
    - viene previsto l'utilizzo esclusivo dell'OEPV per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
    - minor prezzo limitato a servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
    - nell'OEPV viene eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico;
  • Offerte anormalmente basse, sono modificati i criteri per il calcolo delle offerte anomale;
  • Incentivi per funzioni tecniche, viene eliminato l'incentivo ai tecnici della p.a. per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e previsto che lo stesso sia conferito per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione;
  • Subappalto:
    - viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori;
    - viene eliminato l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e previsto che provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione;
    - viene previsto l'utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
  • Contraente generale:
    - per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, viene eliminato l'albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore;
    - viene previsto un sistema di qualificazione del contraente generale.

In allegato la bozza dello schema di decreto legge.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

 



© Riproduzione riservata