Certezza dei Pagamenti, a quali istanze si applica la Legge n. 1/2019 della Regione Siciliana?

12/04/2019

Dalla sua pubblicazione in Gazzetta, la norma sulla c.d. certezza dei pagamenti contenuta all'interno della Legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 ha aperto un dibattito tra gli operatori del settore in merito all'applicabilità della stessa a titoli edilizi, istanze e atti endoprocedimentali.

In un primo momento è sembrato normale l'applicabilità della disposizione a tutti i principali titoli edilizi, procedimenti e istanza (permesso di costruire, SCIA, DIA, SCA, CILA, atti endoprocedimentali come i pareri del genio civile o una semplice richiesta di allaccio fognario). Successivamente, un'attenta lettura della norma ha aperto le prime crepe sulle iniziali convinzioni.

A provare a rispondere alla domanda "a quali istanze si applica la Legge n. 1/2019 della Regione Siciliana" ci ha pensato il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con il parere reso dall’avv. Lorenzo Passeri Mencucci, esperto di legislazione edilizia e contratti pubblici.

Il parere (allegato) suddivide, come anche da noi rilevato, la disciplina contenuta nell'art. 36 della Legge n. 1/2019 in due distinte momenti:

  1. quella di cui al comma 1 che onera l'istante (“le istanze….sono corredate”) che richieda il rilascio di "titoli endoprocedimentali" ad allegare una "lettera di affidamento dell'incarico" ad un professionista;
  2. quella di cui al comma 2 che condiziona invece (non l'istanza, ma) il rilascio "dei titoli abilitativi ed autorizzativi" alla sussistenza di una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali attestante il pagamento delle correlate spettanze".

La sanzione (ovvero l'interruzione del procedimento) è prevista unicamente per la sola omissione di cui al comma 2, mentre nulla è previsto in caso di omessa allegazione all'istanza della "lettera di affidamento dell'incarico".

Secondo il parere reso noto dal Centro Studi del CNI, non vi è dubbio che dall'art. 36 emerga una netta distinzione tra i titoli di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 2. I primi (comma 1) sono definiti "titoli endoprocedimentali", diversi per definizione dai titoli abilitativi, ossia dai provvedimenti che perfezionano il procedimento principale ed ai quali sembra fare riferimento il comma 2. Un atto riveste natura "endoprocedimentale" quando è "interno" ad un procedimento diretto al rilascio del provvedimento finale; in quanto tale, esso è generalmente privo di rilevanza esterna. Il termine "titolo endoprocedimentale" sembrerebbe essere, invece, rivolto agli atti endoprocedimentali che hanno rilevanza esterna.

In tale contesto non possono inquadrarsi come atti endoprocedimentali gli atti di attestazione dell'avvenuto deposito di Comunicazioni e/o Segnalazioni certificate di inizio attività (CILA, SCIA e DIA) nonché ovviamente il rilascio del permesso di costruire. Alla luce di quanto sopra, nella formulazione della norma di cui al comma 1 dell’art. 36 sembra apparire superfluo proprio il richiamo al termine “endoprocedimentale” collegato a quello del titolo. Difatti l’eliminazione dello stesso ricondurrebbe a coerenza la previsione anche nel collegamento con il 2° comma che porrebbe l’onere dell’allegazione della lettera di incarico professionale a qualsiasi istanza di avvio di un procedimento da parte di un privato.

Alla luce di queste considerazioni, il parere stride con la disposizione di servizio emessa dal Genio civile di Catania con la quale è stato disposto che tutte le istanze di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, pervenute dal 27/02/2019, dovranno essere corredate:

  • dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo;
  • dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

Secondo la nota del CNI, "una lettura "piana" delle norme recate dall'art. 36 porta a distinguere, come detto, i due momenti dell'affidamento dell'incarico e del pagamento del corrispettivo e questo non solo (logicamente e naturalmente) sotto il profilo della sequenza temporale ma anche (come visto) delle conseguenze giuridiche in quanto (ed il punto non pare revocabile in dubbio alla luce del tenore letterale della norma) è la sola omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 (ossia quella relativa all'avvenuto pagamento) a sospendere il procedimento (così va intesa l'endiadi "motivo ostativo al completamento del procedimento"). Del tutto irrilevante (quanto meno ai fini della ricevibilità e procedibilità dell'istanza) è l'omessa presentazione della lettera di affidamento dell'incarico ad un professionista. Tale ricostruzione appare, invero, giustificabile anche sul piano sostanziale in quanto, come noto, per alcuni procedimenti (ad esempio i procedimenti in materia edilizia se finalizzati al solo intervento inibitorio e/o conformativo in base a SCIA e/o CILA) richiedono comunque l'intervento di un tecnico quantomeno ai fini della sottoscrizione degli elaborati progettuali e questa circostanza, ex se, è sufficiente a consolidare il perfezionamento di un contratto (fra istante e professionista)".

Secondo la nota dell'esperto del CNI:

  • non è possibile condizionare il rilascio dei titoli finali (e non solo endoprocedimentali) al deposito della lettera di incarico al professionista;
  • non può ritenersi sanzionabile l'omesso deposito del contratto con il professionista ai fini del rilascio dei titoli endoprocedimentali;
  • non è condivisibile affermare che la dichiarazione di "avvenuto pagamento" dovrà essere allegata alle "istanze di CILA, DIA, SCIA; SCA, permesso di costruire…". Difatti la statuizione può essere valere in caso di SCIA e/o CILA ma non anche nel caso di permesso di costruire in quanto, rispetto a quest’ultimo, ricorre un'anticipazione dell'allegazione rispetto a quanto imposto dalla legge regionale che prevede il deposito della dichiarazione "al momento del rilascio" di detti titoli abilitativi o autorizzativi (e non al momento dell'istanza).

Alla luce di quanto sopra, per rendere più coerente il dettato normativo alla sua concreta attuazione, + stato proposto il seguente emendamento:

"Al comma 1 dell’art. 36 della Legge regionale 22/02/2019, n. 1:

  • dopo la frase "rilascio di titoli" è soppressa la parola endoprocedimentali:
  • dopo la frase "rilascio di titoli" è inserita la seguente: "nonché le segnalazioni e le dichiarazioni certificate e le comunicazioni"."

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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