Sembra ormai in dirittura d'arrivo la pubblicazione del
Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Decreto
Sblocca Cantieri) che dovrebbe raggiungere la Gazzetta Ufficiale
nella giornata di oggi o di domani.
Rendiamo disponibile (in allegato) in anteprima in testo
definitivo dello Sblocca Cantieri che nella sua ultima versione ha
subito una sostanziosa cura ricostituente con 3 capi e 30
articoli:
Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di
accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione
urbana
- Art. 1 - Modifiche al codice dei contratti pubblici
- Art. 2 - Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di
crisi di impresa
- Art. 3 - Disposizioni in materia di semplificazione della
disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
- Art. 4 - Commissari straordinari, interventi sostitutivi e
responsabilità erariali
- Art. 5 - Norme in materia di rigenerazione urbana
Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici
della Regione Molise e dell’area etnea
- Art. 6 - Ambito di applicazione e Commissari straordinari
- Art. 7 - Funzioni dei Commissari straordinari
- Art. 8 - Contabilità speciali
- Art. 9 - Ricostruzione privata
- Art. 10 - Criteri e modalità generali per la concessione dei
contributi per la ricostruzione privata
- Art. 11 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti
- Art. 12 - Procedura per la concessione e l’erogazione dei
contributi
- Art. 13 - Ricostruzione pubblica
- Art. 14 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle
opere pubbliche e ai beni culturali
- Art. 15 - Contributi ai privati per i beni mobili
danneggiati
- Art. 16 - Legalità e trasparenza
- Art. 17 - Qualificazione degli operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
- Art. 18 - Struttura dei Commissari straordinari
- Art. 19 - Interventi volti alla ripresa economica
- Art. 20 - Sospensione dei termini
Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici
dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e
2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di
Ischia nel 2017
- Art. 21 - Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e
ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere
- Art. 22 - Misure relative al personale tecnico in servizio
presso gli enti locali e gli uffici speciali per la
ricostruzione
- Art. 23 - Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle
regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
- Art. 24 - Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e
rocce da scavo
- Art. 25 - Compensazione ai comuni delle minori entrate a
seguito di esenzione di imposte comunali
- Art. 26 - Misure per la semplificazione delle procedure per
l’immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi
- Art. 27 - Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme
e Lacco Ameno
- Art. 28 - Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”
- Art. 29 - Norma di copertura
- Art. 30 - Entrata in vigore
Le modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. n.
380/2001)
Confermate le modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo
Unico Edilizia) che erano presenti nella precedente versione
dello Sblocca Cantieri, con una diversa disciplina per gli
interventi strutturali in zone sismiche.
In particolare, viene aggiunto al Testo Unico il nuovo
Art. 94-bis (Disciplina degli interventi
strutturali in zone sismiche) con il quale vengono
considerati:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica
incolumità:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità
(Zona 1 e Zona 2);
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o
che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più
articolate calcolazioni e verifiche;
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e
alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
loro eventuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della
pubblica incolumità:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità
(Zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui
alla lettera a), n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della
pubblica incolumità:
- gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per
destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumità.
Viene prevista la definizione delle linee guida per
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi,
nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non
occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 93 del DPR
n. 380/2001).
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Per gli interventi "rilevanti" nei
riguardi della pubblica incolumità, fermo restando l'obbligo del
titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente
ufficio tecnico della regione (art. 94 del DPR n. 380/2001 -
Autorizzazione per l'inizio dei lavori).
Per gli interventi di "minore rilevanza" o "privi
di rilevanza", fermo restando l'obbligo del titolo
abilitativo all'intervento edilizio, si possono iniziare lavori
senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione (art. 94 del DPR n. 380/2001 - Autorizzazione
per l'inizio dei lavori). Per questi interventi le Regioni possono
istituire controlli anche con modalità a campione.
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a
struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
Per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti e per gli interventi che, per loro caratteristiche
intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo
per la pubblica incolumità, non è più previsto:
- per il direttore lavori, a strutture ultimate, entro il termine
di 60 giorni, di depositare presso lo sportello unico la relazione
con:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa
in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei
relativi verbali firmate per copia conforme.
E tutti i successivi adempimenti (avvenuto deposito e consegna
al collaudatore della relazione).
Sempre per le riparazioni e gli interventi locali sulle
costruzioni esistenti e per gli interventi che, per loro
caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non
costituiscono pericolo per la pubblica incolumità,
il certificato di collaudo è sostituito
dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal
direttore dei lavori.
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni in zone sismiche (art. 93 del DPR n.
380/2001)
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione
tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
I progetti relativi ai lavori in zona sismica sono accompagnati
da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché
il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli
strumenti di pianificazione urbanistica.
Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale
deposito del progetto e dell'asseverazione, è valido anche agli
effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata