16/04/2019
Lo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” (c.d. Decreto #SbloccaCantieri), oltre a contenere le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), apporta, anche alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Entrando nel dettaglio, vengono apportate modifiche agli articoli:
e viene, infine, aggiunto, l’articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
Esaminiamo, qui di seguito, le modifiche introdotte.
Con l’articolo 5, comma 1 del decreto legge #sbloccacantieri, viene introdotta una modifica al comma 1 dell’articolo 2-bis del DPR n. 380/2001 con cui è trasformato in obbligo l'attuale facoltà delle Regioni e alle Province autonome, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Sono, poi, introdotti i nuovi commi 1-bis ed 1-ter con cui è precisato che:
Con le modifiche introdotte all’articolo 65 del DPR n. 380/2001, dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge #sbloccacantieri, il deposito relativo alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico che non avrà più l’obbligo di trasmettere la documentazione al competete ufficio tecnico regionale; lo stesso dicasi per la cosiddetta “Relazione a struttura ultimata”. Sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata non è più necessaria la presentazione in trilice copia e lo sportello unico dovrà rilasciare soltanto l’attestazione dell’avvenuto deposito. Al nuovo comma 8-bis dello stesso articolo 65 è, poi, precisato che non occorre la predisposizione e deposito della “Relazione a struttura ultimata” Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità).
Con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge #sbloccacantieri, viene integralmente sostituito il comma 8-bis dell’articolo 67 del DPR n. 380/2001e, come già per la cosiddetta “Relazione a struttura ultimata”, per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Con le modifiche introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge #sbloccacantieri, sono integralmente modificati i commi 3, 4 e 5. Con le modificiche introdotte è affermato che:
Con l’articlo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge #sbloccacantieri , viene aggiunto al Testo Unico il nuovo Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) con il quale vengono considerati:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
Viene prevista la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 93 del DPR n. 380/2001). Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio:
In allegato il testo dello schema del decreto-legge #sbloccacantieri unitamente ad un testo a fronte a due colonne degli articoli del DPR n. 380/2001 modificati e /o integrati dal decreto-legge #sbloccacantieri con i testo attualmente vigente del DPR n. 380/2001 nella colonna sinistra ed il testo modificato dal decreto-legge #sbloccacantieri nella colonna di destra.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it