20/04/2019
Un nuovo uragano si è abbattuto sul mondo degli appalti pubblici in Italia, il suo nome è Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che, dopo un processo di approvazione durato quasi un mese, ha nuovamente stravolto il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) con modifiche puntuali e generalizzate che hanno cambiato in parte la filosofia con la quale era stata concepita la riforma del 2016.
Sempre che i due rami del Parlamento si metteranno d’accordo sulla conversione in legge entro il 17 giugno 2019 (60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta), e con i tempi che corrono non se ne ha la certezza, lo Sblocca Cantieri da un colpo di spugna sulle soft law vincolanti che l’ANAC è riuscita ad emanare rispettando le tempistiche previste dal Codice, a cui si preferisce un regolamento unico da emanare entro 180 giorni, ma “dimentica” i tanti provvedimenti attuativi che i vari Ministeri avrebbero dovuto emanare per completare la riforma.
Il rischio è quello di far più danni che altro. Cosa succederà, infatti, se entro 180 giorni non si riuscirà ad emanare il Regolamento Unico? e, inoltre, che impulso verrà dato all’emanazione dei DM, DPCM e DPR che si attendono per completare il quadro normativo? Il rischio è che si continuerà ad avere un “mini regolamento” con le sole linee guida ANAC vincolanti e un indefinito numero di decreti ancora da emanare.
Entrando nel dettaglio delle principali modifiche apportate dallo sblocca cantieri, segnaliamo le seguenti.
L’art. 1, comma 1, lett. ll) prevede la modifica dell’art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, inserendo dopo il primo periodo, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto".
In particolare, l’art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice prevede che “E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis”.
In definitiva, il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Ciò vuol dire che l’appalto integrato potrà sarà libero fino al 2021.
Con le modifiche introdotte agli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti:
Con l’art. 1, comma 1, lett. aa) dello sblocca cantieri viene introdotta un’importante modifica all’art. 113, comma 2 del Codice dei contratti. Le parole "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite, infatti, dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione". In questo modo l’incentivo ai tecnici della P.A. potrà essere assegnato esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione e no più per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.
Lo sblocca cantieri ha, anche, un grosso impatto sull’art. 36 (appalti di importo al di sotto della soglia comunitaria) che viene completamento stravolto. In particolare, sarà possibile:
Con l’introduzione del comma 9-bis nell’articolo 36 e della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10-bis nell’articolo 95 del Codice dei contratti viene, infine, previsto che:
Il tutto, chiaramente, solo se il Parlamento non apporterà nuove modifiche in sede di conversione in legge.
Nel frattempo, vi auguriamo di trascorrere dei giorni sereni con i vostri cari e tanti auguri di buona Pasqua.
A cura di Ing. Gianluca Oreto