L'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante
"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa
in materia" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10
agosto, ha apportato importanti e significative novità nella
gestione della sicurezza all'interno dei cantieri edili.
In particolare, vogliamo segnalare le seguenti:
- l'art. 5 prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale,
confermando le disposizioni previste dal Codice degli appalti, nel
caso in cui risulti una percentuale di lavoratori in nero pari o
superiore al 20% ed in caso di reiterate violazioni di legge; il
provvedimento prevede anche l'impossibilità dell'impresa a
partecipare alle gare d'appalto pubbliche. Per la revoca del
provvedimento, oltre alla regolarizzazione delle condizioni di
lavoro e di sicurezza, è previsto il pagamento delle sanzioni
pecuniarie di legge;
- secondo quanto previsto dall'art. 6, dall'1 settembre 2007
tutti i lavoratori all'interno di un cantiere, siano essi
dipendenti delle aziende appaltatrici o subappaltatrici, dovranno
essere muniti obbligatoriamente di un tesserino di riconoscimento,
munito di fotografia, che indichi sia le sue generalità che quelle
del suo datore di lavoro;
- di grande rilevanza è l'art. 8 che di fatto impone dei paletti
per quanto concerne il costo del lavoro e della sicurezza
nell'ambito delle gare d'appalto. Ai fini della valutazione delle
anomalie delle offerte, secondo quanto previsto dal comma 3 bis
dell'articolo 86 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
163/2006, il valore economico dell'offerta deve essere adeguato e
consono rispetto sia al costo del lavoro che a quello della
sicurezza. Per fare questo vengono obbligate le stazioni appaltanti
a fare attenzione a questi parametri che saranno determinati
periodicamente dal Ministero del Lavoro, sulla base della
contrattazione collettiva del settore;
- l'art. 10 prevede che a partire dal 2008 e fino al 2009 sia
previsto un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro un
credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese
sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e
percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro;
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